Regolamento (UE) 2026/1925
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di stoffe a maglia aperta spedite dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione apre un’inchiesta ex articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare una possibile elusione delle misure antidumping vigenti sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Cina. La Commissione ritiene sufficienti gli elementi di prova relativi a modifiche dei flussi commerciali, trasbordo e operazioni di assemblaggio/completamento in Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord e Serbia. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se l’elusione sarà confermata.
Apre un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure vigenti sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Cina mediante importazioni spedite da Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord e Serbia, e dispone la registrazione di tali importazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, escluse i dischi in fibra di vetro, classificate nei codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90. L’inchiesta riguarda il prodotto spedito dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, in relazione alle misure antidumping già in vigore sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione delle importazioni è affidata alle autorità doganali degli Stati membri e dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Inchiesta antidumping per possibile elusione sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le misure antidumping già vigenti sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese siano oggetto di elusione tramite spedizioni dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia. La Commissione agisce sulla base di una domanda presentata da Tech-Fab Europe e.V. il 26 giugno 2026 e ritiene che gli elementi forniti siano sufficienti per avviare il procedimento e disporre la registrazione delle importazioni.
Prodotto interessato e misure in vigore
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, con esclusione dei dischi in fibra di vetro. Il prodotto è classificato, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, nei codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Le misure potenzialmente eluse sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, già fondati sulle originarie misure del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio.
Elementi di prova della possibile elusione
Nel preambolo la Commissione descrive gli indizi raccolti nella domanda: una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure iniziali, priva di sufficiente giustificazione economica diversa dall’imposizione del dazio. In particolare, vengono indicati due schemi principali: da un lato il trasbordo nell’Unione attraverso il Kosovo; dall’altro l’invio del prodotto attraverso Moldova, Macedonia del Nord e Serbia dopo operazioni di assemblaggio o completamento svolte in tali paesi. La Commissione rileva che tali operazioni sarebbero iniziate o aumentate sensibilmente dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente, che il valore delle componenti di origine cinese supera il 60% del valore complessivo del prodotto assemblato e che il valore aggiunto dell’assemblaggio è inferiore al 25% del costo di produzione. È inoltre richiamata la possibile distorsione significativa dei prezzi delle materie prime di origine cinese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
Effetti sulle misure e logica della registrazione
Secondo i considerando, le pratiche descritte avrebbero indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di volumi sia in termini di prezzi. La Commissione afferma che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sarebbero entrati nel mercato dell’Unione a prezzi pregiudizievoli e che tali prezzi sarebbero dumping rispetto al valore normale già stabilito per il prodotto in esame. Per prevenire la neutralizzazione dell’eventuale futura decisione conclusiva, il regolamento impone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione di dazi antidumping, per un importo adeguato e comunque non superiore al dazio residuo previsto dal regolamento (UE) 2024/357, a decorrere dalla data di registrazione.
Diritti procedurali delle parti interessate
Il regolamento disciplina in modo dettagliato la partecipazione delle parti interessate. Le comunicazioni scritte, i questionari e la corrispondenza devono rispettare le regole sulla riservatezza: i documenti sensibili vanno marcati come "Sensitive" e accompagnati da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. La Commissione invita all’uso della piattaforma TRON.tdi e chiarisce che l’accesso richiede un account EU Login. Sono inoltre precisati i recapiti per la corrispondenza e le modalità di comunicazione elettronica. Le parti interessate, incluse industria dell’Unione, importatori e associazioni pertinenti, possono presentare osservazioni scritte ed elementi di prova, nonché chiedere un’audizione, purché dimostrino motivi specifici.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta situati in Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord e Serbia possono chiedere un’esenzione se dimostrano di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 13. Per accedere a tale possibilità devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; i questionari devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione. Il regolamento segnala anche la disponibilità, nel fascicolo e sul sito della DG Commercio e sicurezza economica, del modulo di richiesta di esenzione e dei questionari per gli importatori dell’Unione.
Omessa collaborazione, trattamento dei dati e consigliere-auditore
Il testo richiama espressamente l’articolo 18 del regolamento di base in caso di mancata collaborazione: la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili se una parte non consente l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola l’inchiesta. È poi precisato che i dati personali raccolti saranno trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Infine, viene ricordata la possibilità di adire il consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa, con richieste da presentare per iscritto e senza ritardo.
Entrata in vigore e durata del procedimento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore e l’inchiesta deve essere conclusa entro lo stesso termine di nove mesi. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per elusione
L’articolo 1 apre un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, per verificare se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/357. L’oggetto della verifica è il medesimo prodotto sottoposto a misure antidumping, ma spedito dal Kosovo, dalla Moldova, dalla Macedonia del Nord e dalla Serbia, anche se dichiarato originario di tali paesi.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni interessate, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini per le parti interessate
L’articolo 3 stabilisce che le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e le altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate per iscritto entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Possibili esenzioni
La Commissione richiama la possibilità di esenzioni ex articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 per i produttori del Kosovo, della Moldova, della Macedonia del Nord e della Serbia che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore e presentare i questionari entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Obblighi di collaborazione e conseguenze della mancata collaborazione
Il regolamento richiama la disciplina dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036: se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica tempestivamente o ostacola l’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili; lo stesso vale in caso di informazioni false o fuorvianti. La mancata collaborazione può determinare esiti meno favorevoli per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto indicato nel considerando 35 e coerentemente con l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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