Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1940

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1940 del Consiglio, del 7 agosto 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R1940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE contro la Russia previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo cinque nuove persone fisiche all’elenco dei soggetti designati. Le nuove iscrizioni sono motivate dal ruolo dirigenziale svolto in imprese russe del comparto militare-industriale o in settori strategici per il sostegno alle capacità belliche russe. Il testo non introduce nuove misure generali, ma modifica l’allegato I per riflettere l’ulteriore inasprimento delle restrizioni dell’Unione.

Modifica dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, con l’inserimento di cinque persone fisiche collegate al complesso militare-industriale russo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 7 agosto 2026. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiornando l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Le nuove iscrizioni riguardano cinque persone fisiche di nazionalità russa, identificate come dirigenti di società attive nell’industria degli armamenti o in settori collegati al supporto militare e tecnologico della Federazione russa.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1940 del Consiglio: aggiornamento delle sanzioni UE nei confronti della Russia

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, che concerne misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Alla luce dell’ulteriore escalation dell’aggressione russa e della necessità, richiamata anche dal Consiglio europeo, di aumentare la pressione sulla Russia, il Consiglio dispone l’inserimento di cinque nuove persone fisiche nell’elenco di cui all’allegato I.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, che ribadiscono il sostegno dell’Unione all’Ucraina e la disponibilità ad adottare ulteriori sanzioni. Il regolamento è adottato in considerazione del proseguimento e dell’escalation dell’aggressione russa, con particolare riferimento alla campagna militare contro infrastrutture civili e alle sofferenze inflitte alla popolazione civile. La finalità è quindi quella di rafforzare il quadro di misure restrittive già esistente mediante nuove designazioni mirate.

Ambito oggettivo della modifica

L’unica disposizione operativa di rilievo è l’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Non vengono introdotte, nel testo fornito, nuove categorie di misure o nuovi meccanismi procedurali generali; l’intervento consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive UE.

Soggetti aggiunti all’elenco

L’allegato inserisce cinque persone fisiche, tutte di cittadinanza russa e tutte collegate a imprese strategiche dell’industria degli armamenti o a settori ad alto rilievo militare e tecnologico:

  • Ramil Nailevich Badgutdinov, direttore generale di JSC Serpukhov Plant "Metallist";
  • Sergey Aleksandrovich Bashkov, direttore di LLC "Irz-Svyaz";
  • Sergey Nikolaevich Bessonov, direttore generale di LLC "AEROMAKS";
  • Viktor Evgenevich Ivanov, direttore generale di JSC Research Institute of Precision Instruments NII TP;
  • Aleksandr Yurevich Dyukarev, direttore generale di JSC "Krasnoyarsk Machine-Building Plant".

Per ciascuno sono riportati i dati identificativi essenziali e il motivo dell’iscrizione. La ratio comune è che, tramite il ruolo apicale svolto in tali società, essi forniscono sostegno materiale al complesso militare-industriale russo, anche contribuendo allo sviluppo, alla produzione o alla fornitura di tecnologie e attrezzature militari.

Elementi rilevanti delle singole motivazioni

Le motivazioni descrivono in modo puntuale il collegamento delle imprese con il settore militare russo:

  • JSC Serpukhov Plant "Metallist" partecipa alla fabbricazione del sistema di navigazione 9B918 del missile balistico 9M723 "Iskander-M";
  • LLC "Irz-Svyaz" produce sistemi di comunicazione e componenti impiegati negli UAV "Orlan-10" e "Tachion" e vende anche a società del complesso militare-industriale russo;
  • LLC "AEROMAKS" sviluppa software e produce droni elicottero, oltre a svolgere attività connesse a contratti governativi e clienti pubblici o strategici;
  • JSC Research Institute of Precision Instruments NII TP opera nel settore spaziale e militare, fornendo servizi e attrezzature speciali e lavorando a sistemi satellitari e radar per l’esercito russo;
  • JSC "Krasnoyarsk Machine-Building Plant" produce missili balistici e moduli per razzi vettori, incluso il missile RS-28 "Sarmat".

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 7 agosto 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto giuridico è l’inserimento di cinque nuove persone fisiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione delle nuove designazioni

Nei considerando il Consiglio richiama il perdurante e crescente sostegno dell’Unione all’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e l’escalation dell’aggressione russa, inclusi attacchi su larga scala contro civili e infrastrutture civili. Le cinque persone sono designate perché, in qualità di dirigenti di società dell’industria russa degli armamenti o di imprese collegate, forniscono sostegno materiale al complesso militare e industriale russo, anche tramite sviluppo, produzione o fornitura di tecnologie e attrezzature militari.

Elenco dei soggetti aggiunti

Sono inseriti nell’allegato I: Ramil Nailevich Badgutdinov, Sergey Aleksandrovich Bashkov, Sergey Nikolaevich Bessonov, Viktor Evgenevich Ivanov e Aleksandr Yurevich Dyukarev. Per ciascuno sono indicati funzione, cittadinanza, sesso, numero di identificazione fiscale e motivazione dell’iscrizione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 7 agosto 2026. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirelazioni esternesicurezza e difesa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.