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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1928

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento, adottato a seguito di riesame in previsione della scadenza ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, conferma che le sovvenzioni nei settori dei prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti persistono in Cina e in Egitto e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione mantiene quindi i dazi compensativi definitivi già in vigore, aggiornando le aliquote per specifici esportatori e preservando le estensioni anti-elusione verso Marocco, Turchia e strutture offshore. Il testo dedica ampio spazio alla ricostruzione delle sovvenzioni contestate, della mancata collaborazione di varie controparti e dell’analisi del pregiudizio, del nesso causale e dell’interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto, con estensione anti-elusione alle spedizioni da Marocco, Turchia e alle strutture offshore UE indicate.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso, classificati ai codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda le merci originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto; il dazio è esteso alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Turchia, a prescindere dall’origine dichiarata, nonché alle importazioni trasportate su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti o altre strutture nella piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro ai sensi UNCLOS. Si applicano aliquote individuali e esenzioni per le società espressamente elencate; per le altre società valgono le aliquote residuali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio compensativo definitivo sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti

Il regolamento istituisce, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto. La Commissione fonda la misura sulla persistenza delle sovvenzioni, sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e sul rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure.

Contesto procedurale

La misura trae origine dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che aveva già istituito dazi compensativi definitivi sui prodotti GFF originari di Cina ed Egitto. Successive misure avevano esteso il dazio alle importazioni spedite dal Marocco, alle importazioni trasportate su strutture offshore nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e, infine, alle importazioni spedite dalla Turchia, con specifiche esenzioni per alcuni esportatori turchi. Il riesame è stato avviato dopo domanda presentata da Tech-Fab Europe il 12 marzo 2025 per conto dell’industria dell’Unione.

Prodotto interessato e ambito tariffario

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. Il testo elenca i codici NC e TARIC rilevanti, precisando che sono indicativi e suscettibili di futura riclassificazione. Il regime si applica alle importazioni originarie della Cina e dell’Egitto e, per effetto delle estensioni, anche a determinate importazioni spedite dal Marocco, dalla Turchia e a quelle destinate a strutture offshore UE indicate nel regolamento.

Persistenza delle sovvenzioni in Cina

Poiché i produttori esportatori cinesi e il governo cinese non hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Dall’analisi emerge che il settore dei prodotti GFF resta un settore strategico e incoraggiato nei piani cinesi, nel quattordicesimo piano quinquennale, nell’iniziativa Made in China 2025, nei repertori sugli investimenti esteri e nei programmi regionali e locali. In questo quadro la Commissione ha confermato la permanenza di molteplici sovvenzioni: prestiti agevolati concessi da banche statali o private istruite dallo Stato, assicurazione dei crediti all’esportazione tramite Sinosure, linee di credito agevolate, sussidi per innovazione, ricerca e ambiente, agevolazioni fiscali per imprese high-tech, credito d’imposta per la R&S, esenzioni sui dividendi infragruppo, esenzioni o rimborsi sull’uso dei terreni, messa a disposizione di terreni a condizioni inferiori al valore di mercato e fornitura di energia elettrica a condizioni preferenziali. Per ciascun regime la Commissione ha ribadito la specificità e la compensabilità.

Persistenza delle sovvenzioni in Egitto

Per l’Egitto la Commissione ha analizzato le sovvenzioni attribuite a Jushi Egypt e Hengshi Egypt, situate nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez (SETC) e nella zona economica del Canale di Suez (zona SC). La Commissione ha ritenuto che il governo egiziano abbia riconosciuto e adottato il sostegno finanziario fornito da entità cinesi alle imprese localizzate nella zona SETC, consentendo di attribuire all’Egitto i relativi contributi finanziari. Sono stati confermati: prestiti agevolati da banche cinesi (CDB ed EXIM) o tramite prestiti infragruppo, sostegno agli investimenti in capitale, assicurazione dei crediti all’esportazione, esenzioni IVA e dazi doganali su apparecchiature e materiali importati nella zona SC, agevolazioni fiscali per differenze di cambio e messa a disposizione di terreni a corrispettivo inferiore all’importo adeguato. La Commissione ha anche applicato i principi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024 nelle cause riunite C-269/23P e C-272/23P sulla possibilità di attribuire contributi finanziari transnazionali in presenza del necessario comportamento dello Stato del paese ospitante.

Pregiudizio, causalità e rischio di reiterazione

La Commissione ha accertato che l’industria dell’Unione, composta da 18 produttori, ha subito un pregiudizio notevole: produzione in calo, capacità inutilizzata elevata, quota di mercato ridotta dal 76 % al 66 %, vendite in diminuzione nonostante la crescita del consumo dell’Unione, peggioramento della produttività, aumento dei costi unitari, deterioramento della redditività e scorte in aumento. Le importazioni oggetto di sovvenzioni da Cina ed Egitto sono cresciute sia in volume sia in quota di mercato e hanno esercitato pressione al ribasso sui prezzi. La Commissione riconosce anche un contributo al pregiudizio delle importazioni da India, Turchia e Thailandia, ma ritiene che ciò non interrompa il nesso causale con le importazioni cinesi ed egiziane sovvenzionate. Considerata l’elevata capacità inutilizzata in Cina, la capacità produttiva egiziana, l’attrattiva del mercato dell’Unione e le pratiche di elusione già accertate, la Commissione conclude che la scadenza delle misure comporterebbe verosimilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni e una nuova lesione dell’industria europea.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, mentre non emergono elementi decisivi a sfavore per importatori e utilizzatori, anche perché non hanno collaborato alla procedura. Viene sottolineato che i prodotti GFF sono spesso realizzati su ordinazione e che i produttori dell’Unione hanno capacità sufficiente a soddisfare la domanda; il mantenimento delle misure non comprometterebbe la stabilità dell’approvvigionamento né la competitività dell’industria eolica. Il regolamento considera inoltre favorevole il mantenimento delle misure per le società di taglio e allestimento in kit e per i fornitori di materie prime.

Dispositivo e applicazione pratica

L’articolo 1 stabilisce le aliquote definitive: per la Cina 30,7 % per Jushi Group, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics e Taishan Fiberglass; 17,0 % per PGTEX China e Chongqing Tenways; 24,8 % per le società dell’allegato I; 30,7 % per quelle dell’allegato II e per tutte le altre società cinesi; per l’Egitto 10,9 % per Jushi Egypt e Hengshi Egypt e per le altre importazioni egiziane. Il regolamento estende poi il dazio alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Turchia, con esclusioni nominali per alcune imprese turche, e alle importazioni ricevute su strutture offshore UE. L’applicazione di aliquote individuali ed esenzioni è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale conforme alla formula prescritta; in mancanza si applica il dazio residuale. Il testo prevede anche che eventuali richieste di restituzione vadano coordinate con il corrispondente dazio antidumping e indica il regime degli interessi in caso di rimborso a seguito di sentenza della Corte di giustizia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e misure pregresse

Conferma che il riesame è stato avviato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 su istanza presentata il 12 marzo 2025 da Tech-Fab Europe per conto dell’industria dell’Unione. Ricorda le misure antecedenti: dazi compensativi definitivi del 2020 sulle importazioni originarie di Cina ed Egitto, estensione al Marocco, alle strutture offshore UE e alla Turchia, nonché successivi adeguamenti ed esenzioni individuali.

Prodotto oggetto del dazio

Definisce il prodotto come tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. Indica i codici NC e TARIC rilevanti, con valore meramente informativo e soggetti a possibili modifiche tariffarie future.

Accertamento di sovvenzioni in Cina

Riconosce la persistenza di sovvenzioni compensabili in Cina mediante prestiti agevolati, assicurazione dei crediti all’esportazione, linee di credito agevolate, vari sussidi per R&S, innovazione e ambiente, agevolazioni EIT, crediti EIT per spese di R&S, esenzioni sui dividendi infragruppo, esenzioni dall’imposta sull’uso dei terreni, messa a disposizione di terreni a condizioni favorevoli, fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate e altre pratiche selettive. Applica l’articolo 28 del regolamento di base per la mancata collaborazione di governo e produttori esportatori cinesi e conclude che i regimi restano specifici e compensabili.

Accertamento di sovvenzioni in Egitto

Conferma la persistenza di sovvenzioni compensabili a favore di Jushi Egypt e Hengshi Egypt tramite prestiti agevolati di banche cinesi, sostegno agli investimenti in capitale, assicurazione dei crediti all’esportazione, esenzioni IVA e doganali su apparecchiature e materiali importati nella zona SC, agevolazioni fiscali sulle differenze di cambio e messa a disposizione di terreni a corrispettivo inferiore al valore adeguato. Rileva che alcune sovvenzioni cinesi possono essere attribuite all’Egitto per il quadro di cooperazione della zona SETC e richiama la sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024 nelle cause C-269/23P e C-272/23P.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

Constata un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione: calo della produzione, della quota di mercato, dell’utilizzo degli impianti, della produttività e della redditività, con aumento del costo unitario e delle scorte. Attribuisce il pregiudizio alle importazioni sovvenzionate da Cina ed Egitto, aumentate in volume e quota di mercato nonostante le misure vigenti, pur riconoscendo un contributo al pregiudizio anche di importazioni da India, Turchia e Thailandia.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Sulla base dell’elevata capacità inutilizzata in Cina, della capacità produttiva egiziana, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e delle pratiche di elusione già accertate, conclude che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento consistente delle importazioni oggetto di sovvenzioni e un’ulteriore pressione sui prezzi dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non arrechi pregiudizi indebiti agli importatori o agli utilizzatori, anche perché gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato e il prodotto non è un bene standardizzato ma spesso su ordinazione. Considera inoltre compatibile il mantenimento delle misure con l’approvvigionamento, la competitività dell’industria eolica e gli interessi dei servizi di taglio e allestimento in kit.

Aliquote del dazio e soglie soggettive

Stabilisce aliquote diverse a seconda dell’esportatore: per la Cina 30,7 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc. (codice TARIC C531), 17,0 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp. (C532), 24,8 % per le società dell’allegato I, 30,7 % per quelle dell’allegato II e 30,7 % per tutte le altre società cinesi (C999). Per l’Egitto il dazio è del 10,9 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. (C533) e per tutte le altre importazioni egiziane (C999).

Estensioni anti-elusione

Estende il dazio cinese alle importazioni spedite dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata, e il dazio cinese/egiziano alle importazioni spedite dalla Turchia, salvo quelle di quattro società turche specificamente esentate. Estende inoltre il dazio alle importazioni ricevute su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti o altre strutture nella piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro, in quanto assimilate alle importazioni oggetto del regime originario.

Condizione documentale per le aliquote individuali

Subordina l’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni anti-elusione alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata da un responsabile identificato, attestante fabbricazione, quantità, produttore e paese interessato. In mancanza, si applica il dazio residuale del paese di origine.

Regole su modifiche del nome e restituzione

Prevede che una società possa chiedere l’estensione della propria aliquota individuale in caso di modifica del nome, previa istanza alla Commissione con prova che la modifica non incide sul diritto al trattamento individuale. Stabilisce inoltre che, ove il dazio compensativo sia stato sottratto da un dazio antidumping per taluni produttori esportatori, le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente e che il rimborso non può superare la differenza tra dazio riscosso e dazio cumulato antidumping/compensativo.

Come è indicizzato

Materieantidumping e antisovvenzionipolitica commercialedazio doganalecommercio internazionaleantielusione

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