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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 392/2024 pubbl. il 29/02/2024 RG n. 4173/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 392/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo di accertare l’inottemperanza delle amministrazioni scolastiche alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 392/2024. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quantificando in euro 1.000,00 l’importo dovuto. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie alla sua conformazione. Le amministrazioni si sono costituite con un atto meramente formale e non hanno fornito chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza introdurre nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. Il TAR ha quindi accertato l’inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese processuali, pari a euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione individua il beneficio economico-formativo riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando.
  • Quando il giudizio di ottemperanza ha a oggetto una pronuncia del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza consentire nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato da parte del creditore, la pubblica amministrazione deve fornire chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del comando giudiziale; la mancata collaborazione dell’amministrazione può condurre all’accertamento dell’inottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per sostituirsi all’amministrazione nell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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