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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/132

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione del 18 gennaio 2023 concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67

Normativa europea32023R0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene a seguito della sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 che ha annullato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 sulle misure di salvaguardia per il riso Indica proveniente dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. La Commissione ha riaperto l’inchiesta per sanare gli errori accertati e, in attesa della sua conclusione, dispone che le autorità doganali nazionali sospendano ogni decisione su rimborsi e sgravi dei dazi ordinari relativi alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia. Il provvedimento è giustificato anche dal richiamo al principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 310, paragrafo 5, TFUE.

Misura provvisoria di sospensione delle decisioni sui rimborsi dei dazi, in attesa della conclusione dell’inchiesta riaperta sulle misure di salvaguardia relative al riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali nazionali degli Stati membri e riguarda le domande di rimborso e di sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia. Il regolamento opera nel contesto della riapertura dell’inchiesta relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, concernente le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. La misura ha natura temporanea e vale fino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che concluderà l’inchiesta riaperta.

Misure di salvaguardia sul riso Indica originario della Cambogia: sospensione delle decisioni sui rimborsi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione si inserisce nel contenzioso relativo alle misure di salvaguardia adottate nel 2019 sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. Dopo la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022, che ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 per vizi nell’istruttoria e nella divulgazione degli elementi essenziali, la Commissione ha riaperto l’inchiesta per correggere le irregolarità e valutare se sussistano ancora i presupposti per reintrodurre le misure.

Contesto procedurale e contenuto della sentenza

Nel regolamento annullato la Commissione aveva istituito misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica classificato nei codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, ripristinando i dazi della tariffa doganale comune per tre anni e prevedendo una riduzione progressiva dell’aliquota. Il Tribunale ha rilevato, tra l’altro, che la Commissione aveva limitato in modo arbitrario l’ambito dell’inchiesta sul pregiudizio all’industria dell’Unione, escludendo una parte dei produttori di riso, con conseguente errore di diritto e errore manifesto di valutazione; ha inoltre censurato la mancanza di prove sufficienti sugli adeguamenti relativi all’analisi dei prezzi inferiori e la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di divulgazione.

Riapertura dell’inchiesta e possibili effetti futuri

A seguito della sentenza, la Commissione ha riaperto l’inchiesta per sanare integralmente gli errori accertati. Il regolamento chiarisce che, qualora l’esito della nuova istruttoria conduca a un nuovo regolamento, gli effetti economici potranno riguardare soltanto le importazioni effettuate nel periodo originario di applicazione del regolamento annullato, vale a dire dal 18 gennaio 2019 al 18 gennaio 2022.

Obbligo per le autorità doganali nazionali

In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione che concluderà l’inchiesta riaperta, le autorità doganali nazionali devono sospendere ogni decisione su eventuali domande di rimborso o di sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia. La misura è giustificata dal richiamo all’articolo 310, paragrafo 5, TFUE e al principio di sana gestione finanziaria, richiedendo agli Stati membri di attendere l’esito del riesame prima di procedere sui rimborsi.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto e riapertura dell’inchiesta

Dopo l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 da parte del Tribunale nella causa T-246/19, la Commissione ha riaperto l’inchiesta dal punto in cui si era verificata l’irregolarità, al fine di correggere gli errori individuati dal giudice dell’Unione e valutare se la normativa applicabile consenta la reintroduzione delle misure di salvaguardia.

Effetti dell’annullamento e possibile ripristino dei dazi

La Commissione precisa che, poiché le misure precedenti erano state abrogate, un eventuale nuovo regolamento potrà incidere solo sulle importazioni effettuate nel periodo iniziale di applicazione del regolamento annullato, cioè tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.

Sospensione delle decisioni sui rimborsi

Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che concluderà l’inchiesta prima di pronunciarsi su eventuali domande di rimborso o di sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia.

Fondamento finanziario e amministrativo

La misura è motivata dal richiamo all’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, secondo cui il bilancio deve essere eseguito in conformità al principio di sana gestione finanziaria; per tale ragione gli Stati membri e l’Unione sono invitati a cooperare e le autorità doganali devono sospendere le domande di rimborso fino all’esito del riesame.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialemisure di salvaguardiapreferenze tariffarie generalizzatediritto doganale

Testo integrale

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