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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 506/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due truffe aggravate; dedotte censure per omessa o insufficiente motivazione in relazione alla liquidazione del danno a favore delle parti civili; contestazione delle statuizioni civilistiche con richiamo agli artt. 1343, 1345, 1346, 1418 c.c. (nullità per causa illecita) e deduzione che il risarcimento non poteva fondarsi solo sulle dichiarazioni delle vittime; censura per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (per il risarcimento del danno) e per l'assenza di artifici e raggiri nella condotta del Duric (sostenendo che il comportamento decettivo fosse attribuibile solo al coimputato Orlandi); richiesta, in successive memorie, di declaratoria di prescrizione per sopravvenuta estinzione del reato, con riferimento anche a un rinvio d'udienza per omesso avviso al secondo difensore.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi di doglianze già valutate e respinte dalla Corte di Appello. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la responsabilità penale e le statuizioni civili, avendo accertato la sussistenza degli artifici e dei raggiri e la riferibilità della condotta al Duric (che effettuava l'operazione di cambio banconote). È stato altresì chiarito che la illiceità della causa non esclude la responsabilità per truffa né l'obbligo di restituzione delle somme, salvo l'eccezione dell'art. 2035 c.c.; la specifica attenuante per il risarcimento è stata riconosciuta solo in favore del coimputato Orlandi e non al Duric per motivate ragioni di fatto; la negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla negativa personalità dell'imputato. La declaratoria di inammissibilità ha impedito la pronuncia sulla prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; invocato dalla difesa per censurare errata applicazione di norme civilistiche (nullità dei contratti). La Corte ha ritenuto la doglianza reiterativa o infondata rispetto ai fatti accertati.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione; utilizzato per contestare la motivazione della Corte d'Appello riguardo alla liquidazione del danno e al mancato riconoscimento di attenuanti. La Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma tecnica sul riassunto dei motivi in cassazione; i motivi sono stati riassunti ex art. 173 e giudicati infondati o reiterativi.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per aver risarcito il danno; la Corte ha ricordato che tale attenuante può essere concessa solo se sussistono i presupposti e, nel caso concreto, è stata riconosciuta solo al coimputato Orlandi, non al Duric, per specifiche ragioni di fatto.

  • artt. 1343, 1345, 1346, 1418 cod. civ.

    Norme civilistiche richiamate dalla difesa in relazione alla nullità dei contratti per causa illecita. La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'esistenza del reato di truffa l'illiceità della causa che aveva spinto le vittime, precisando che ciò non impedisce la condanna alla restituzione delle somme salvo il caso previsto dall'art. 2035 c.c.

  • art. 2035 cod. civ.

    Eccezione alla ripetibilità dell'indebito: la prestazione contraria al buon costume non è ripetibile. La Corte ha richiamato questo limite per spiegare quando la restituzione delle somme non è dovuta.

  • art. 2033 cod. civ.

    Regola sull'indebito oggettivo; la Corte ha richiamato questo articolo in relazione al diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per causa illecita.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non si è formato un valido rapporto di impugnazione e dunque non si poteva pronunciare sulla sopravvenuta prescrizione o altre cause di non punibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la condanna alle spese e la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La illiceità della causa che ha indotto la vittima a compiere un atto non esclude automaticamente il reato di truffa né il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, salvo il caso speciale dell'art. 2035 c.c. (prestazione contraria al buon costume).
  • Motivi di cassazione che risultino reiterativi di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso; in tal caso il ricorrente perde la possibilità di far esaminare questioni sopravvenute (es. prescrizione).
  • L'attenuante per la riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.) deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; la sua attribuzione è concreta e dipende dalla valutazione dei fatti e del comportamento dell'imputato.
  • La qualificazione della condotta come truffaldina richiede la valutazione degli artifici o raggiri e del collegamento causale con l'inganno delle vittime; contestazioni che negano questi elementi devono confrontarsi con i fatti accertati e la motivazione della Corte di merito.
  • L'omessa o irregolare notifica dell'udienza a un difensore può rilevare sul piano della regolarità del procedimento, ma non produce effetto utile se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi sostanziali antecedenti alla costituzione del rapporto processuale di impugnazione.
  • La proposizione di un ricorso infondato espone il ricorrente al rischio di condanna per spese processuali e pagamento di ammende a favore della Cassa delle ammende.

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