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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22213/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Puoti impugnava il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato i nuovi elementi emersi nel dibattimento che avrebbero dimostrato la marginalità del suo ruolo nell'associazione mafiosa, l'assenza di violenza e armi, l'interruzione dei contatti professionali con il principale indagato (Donadio) e il decorso del tempo (fatti fermatisi al 2015), elementi questi idonei a mettere in discussione l'attualità e la proporzionalità della misura cautelare. Denunciava inoltre vizio di motivazione per aver riportato acriticamente precedenti valutazioni senza confrontarsi con i nuovi elementi probatori.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del quadro probatorio quando l'ordinanza impugnata contiene una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, pur dovendo il giudice di merito considerare il decorso del tempo e i nuovi elementi probatori, nel caso dei reati di tipo mafioso (art. 416-bis) la presunzione di esigenze cautelari è particolarmente forte e può essere superata soltanto da elementi oggettivi come il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa. Per queste ragioni la valutazione del Tribunale è stata ritenuta compatibile con i canoni logici e giuridici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'impugnazione (appello e ricorso), contestazione riferita all'impugnazione della misura cautelare; la Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato nella censura difensiva (motivi di impugnazione), utilizzato per argomentare la presunta carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

  • art. 275, commi 3 e 4-bis cod. proc. pen.

    Norme sul regime probatorio e sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato il principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui al comma 3 e l'obbligo del giudice di considerare il decorso del tempo e gli elementi che possano superare tale presunzione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: la Corte ha ricordato che, per le misure cautelari disposte per tale reato, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è forte e può essere superata principalmente con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione alla valutazione del tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare; la Corte precisa che il decorso del tempo deve essere considerato dal giudice ma non è di per sé sufficiente a demolire la presunzione di esigenze cautelari in materia di 416-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto temerario o presentato con colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: non consente la rivalutazione dei fatti quando il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • Nelle misure cautelari per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso tra i fatti e la misura dev'essere valutato ma da solo raramente basta a superare la presunzione.
  • Per ottenere la modifica o la revoca della custodia cautelare per reati associativi è efficace produrre elementi oggettivi di cessazione del vincolo associativo (es. recesso, esaurimento dell'attività, trasferimento, collaborazione) piuttosto che sole considerazioni sulla marginalità del ruolo.
  • Il giudice del riesame/appello deve motivare specificamente perché eventuali nuovi elementi probatori non incidono sull'attualità delle esigenze cautelari; una motivazione che dia conto di tale confronto rende più difficile l'accoglimento del gravame in Cassazione.
  • Nel formulare impugnazioni cautelari in Cassazione è preferibile contestare vizi giuridici o illogicità manifeste nella motivazione piuttosto che proporre una mera diversa ricostruzione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.

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