Sentenza del 28/06/2017 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
COMMISSIONI DI DELEGA - QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ - Operazioni di assicurazione - Esenzione Iva - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione IVA delle commissioni di delega. Le prestazioni svolte dalla compagnia delegata sono state considerate non autonome rispetto all'operazione assicurativa, poiché economicamente idonee a integrare una causa unitaria e giuridicamente collegate al contratto di assicurazione e al rapporto con l'assicurato. La soluzione è conforme al precedente della Cassazione n. 22429/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle cosiddette "commissioni di delega", corrisposte dalle compagnie di assicurazione partecipanti a un contratto di coassicurazione alla compagnia delegata alla gestione del rapporto con l'assicurato. Il tema è stabilire se tali commissioni remunerino un servizio autonomo, imponibile IVA, oppure prestazioni strettamente connesse e non autonome rispetto al contratto di assicurazione, soggette quindi all'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Prevede l'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione. L'esenzione si applica anche alle prestazioni collegate e non autonome rispetto al contratto assicurativo, come le commissioni di delega nel rapporto di coassicurazione.
Cassazione, sentenza n. 22429/2016
È richiamata come precedente conforme sul principio secondo cui occorre valutare sia l'unitarietà economica delle prestazioni sia il collegamento giuridico con il contratto di assicurazione e con l'assicurato.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, una prestazione formalmente remunerata separatamente può comunque essere esente IVA se costituisce parte integrante e non autonoma dell'operazione assicurativa principale.
- Per valutare l'esenzione non è decisiva la sola denominazione della remunerazione, come "commissione", ma la funzione economica concreta dell'attività svolta.
- L'esenzione è più facilmente riconoscibile quando le attività del delegato sono direttamente funzionali alla gestione del contratto di assicurazione e non rappresentano un servizio indipendente rivolto esclusivamente alle altre compagnie.
- Occorre verificare sia l'unitarietà economica dell'operazione sia l'esistenza di un collegamento giuridico con il contratto assicurativo e con l'assicurato.
- Se la prestazione è autonoma, separabile e priva di un collegamento sostanziale con la copertura assicurativa, può invece essere soggetta a IVA ordinaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 596 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →