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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

COMMISSIONI DI DELEGA - QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ - Operazioni di assicurazione - Esenzione Iva - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'esenzione IVA delle commissioni di delega. Le prestazioni svolte dalla compagnia delegata sono state considerate non autonome rispetto all'operazione assicurativa, poiché economicamente idonee a integrare una causa unitaria e giuridicamente collegate al contratto di assicurazione e al rapporto con l'assicurato. La soluzione è conforme al precedente della Cassazione n. 22429/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle cosiddette "commissioni di delega", corrisposte dalle compagnie di assicurazione partecipanti a un contratto di coassicurazione alla compagnia delegata alla gestione del rapporto con l'assicurato. Il tema è stabilire se tali commissioni remunerino un servizio autonomo, imponibile IVA, oppure prestazioni strettamente connesse e non autonome rispetto al contratto di assicurazione, soggette quindi all'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Prevede l'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione. L'esenzione si applica anche alle prestazioni collegate e non autonome rispetto al contratto assicurativo, come le commissioni di delega nel rapporto di coassicurazione.

  • Cassazione, sentenza n. 22429/2016

    È richiamata come precedente conforme sul principio secondo cui occorre valutare sia l'unitarietà economica delle prestazioni sia il collegamento giuridico con il contratto di assicurazione e con l'assicurato.

Massime di principio

  • Nel settore assicurativo, una prestazione formalmente remunerata separatamente può comunque essere esente IVA se costituisce parte integrante e non autonoma dell'operazione assicurativa principale.
  • Per valutare l'esenzione non è decisiva la sola denominazione della remunerazione, come "commissione", ma la funzione economica concreta dell'attività svolta.
  • L'esenzione è più facilmente riconoscibile quando le attività del delegato sono direttamente funzionali alla gestione del contratto di assicurazione e non rappresentano un servizio indipendente rivolto esclusivamente alle altre compagnie.
  • Occorre verificare sia l'unitarietà economica dell'operazione sia l'esistenza di un collegamento giuridico con il contratto assicurativo e con l'assicurato.
  • Se la prestazione è autonoma, separabile e priva di un collegamento sostanziale con la copertura assicurativa, può invece essere soggetta a IVA ordinaria.

Testo integrale

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