Sentenza n. 2482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 945/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria emesso dall’Ufficio tecnico del Comune di Riccò del Golfo il 23 ottobre 2010, riguardante una serie di opere edilizie realizzate in una località omissata. In appello ha dedotto l’illegittimità e l’erroneità della sentenza di primo grado per omesso o erroneo esame delle risultanze istruttorie e per travisamento di fatti decisivi. Ha inoltre riproposto la fondatezza del primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Magra, nonché degli artt. 45, 46 e 47 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e della l.r. 17 giugno 2008, n. 17. Sono stati prospettati anche la violazione dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento di fatti decisivi ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’appellante, con istanza depositata il 9 dicembre 2025, aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha applicato l’art. 84, comma 4, c.p.a. e non ha esaminato i motivi di appello né la legittimità del diniego di sanatoria. In ragione dell’esito del giudizio ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità dell’appello.
artt. 17 e 21 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Magra
Norme invocate dall’appellante in relazione alla legittimità del diniego di permesso di costruire in sanatoria; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 45, 46 e 47 l.r. 6 giugno 2008, n. 16
Disposizioni richiamate dall’appellante a sostegno delle censure contro il diniego edilizio; non esaminate nel merito.
l.r. 17 giugno 2008, n. 17
Richiamata dall’appellante tra le norme asseritamente violate; non esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di gravame o la legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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