Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il consorzio ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle spese consortili approvate nel rendiconto dell'esercizio settembre 2013-agosto 2014 e nel preventivo dell'esercizio successivo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l'omessa applicazione dell'art. 1118 c.c. e sostenendo che, in base all'atto costitutivo, si trattasse di un consorzio di organizzazione tra privati volto a vincolare i proprietari delle singole unità immobiliari con obblighi inerenti a strade private, fornitura d'acqua e altri servizi; da ciò deduceva che l'acquirente dell'immobile fosse subentrato nei diritti e negli obblighi consortili della dante causa. Il resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di consorzi volontari tra proprietari d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, secondo cui l'adesione del successivo acquirente deve risultare da una valida manifestazione di volontà. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato in fatto la mancata prova di tale adesione, accertamento non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Inoltre, il ricorrente aveva fondato le censure sullo statuto consortile senza trascriverne o indicarne specificamente il contenuto rilevante, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'intimato non ha resistito; disposto invece l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1118 c.c.
non introduce automaticamente, nel caso di consorzio volontario tra proprietari, il subentro dell'acquirente nei relativi obblighi se non risulta una valida adesione al consorzio
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e le censure non offrono elementi per mutare l'orientamento
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione in camera di consiglio con possibile declaratoria di inammissibilità
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base processuale per la definizione camerale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
le censure basate sullo statuto avrebbero dovuto indicarne specificamente il contenuto rilevante ai fini del ricorso
art. 1117-bis c.c.
richiamato come argomento confermativo dell'applicabilità, in via analogica, delle disposizioni sul condominio ai consorzi tra proprietari di immobili per parti e servizi comuni, ferma la centralità della volontà dei consorziati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel consorzio volontario tra proprietari di immobili per la gestione di parti o servizi comuni, l'obbligazione contributiva del successivo acquirente non nasce automaticamente dalla sola acquisizione dell'immobile, ma richiede una valida manifestazione di volontà di adesione al consorzio, risultante dal regolamento o da comportamenti concludenti se la forma scritta non è imposta.
- L'accertamento della sussistenza dell'adesione al consorzio è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminato in cassazione sotto forma di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento della Corte.
- Quando il ricorso si fonda sull'interpretazione di uno statuto o di un atto negoziale, è necessario indicare specificamente nel ricorso il contenuto rilevante del documento su cui la censura si basa, in modo conforme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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