Cassazione Penale, Sentenza n. 46596/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4/7/2024 che ha confermato, in parte, il titolo cautelare a carico dell'Inzitari per partecipazione a associazione mafiosa di tipo 'ndrangheta (in particolare alla 'ndrina Maiolo, fatti fra 2018 e 2019) e per detenzione di arma comune da sparo. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravita indiziaria rispetto alla partecipazione associativa, sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero al massimo una semplice frequentazione e non un ruolo attivo nel sodalizio; 2) erronea valutazione dell'indizio relativo ai rumori metallici ritenuti prova di possesso d'arma, che potrebbero riferirsi ad altro oggetto; 3) eccessiva valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione del trasferimento in Piemonte e delle condizioni di salute dell'indagato come elementi neutralizzanti il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato esaminato nel merito e ritenuto infondato: i giudici hanno ritenuto che le intercettazioni, nel loro complesso e coprendo un arco temporale ampio, costituiscono indicatori gravi e precisi dell'inserimento stabile e funzionale dell'Inzitari nella cosca Maiolo, non configurandosi un evidente travisamento del contenuto captato. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Mannino e Modaffari) sul concetto di partecipazione mafiosa e sul ruolo degli indicatori logici e della messa a disposizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità o per tentativo di rivalutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis codice penale
La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede un'agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione; il giudice valuta la prova anche tramite indicatori logici che attestino la messa a disposizione stabile e funzionale dell'indagato.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Affermata la possibilità di ricostruire l'inserimento nel sodalizio mediante indicatori fattuali: la partecipazione non è mero status ma si manifesta con compiti effettivi e stabili funzionali agli scopi del gruppo.
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Ha precisato che l'affiliazione rituale non è di per sé sufficiente; occorre valutare la qualità e la storicizzazione dell'adesione e la presenza di un'effettiva messa a disposizione, evitando sia il modello organizzativo puro sia l'adozione piena del modello causale.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in punto di composizione del tribunale che ha adottato l'ordinanza cautelare (tribunale costituito ai sensi dell'art. 309).
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (riferimento alle formalità di cancelleria previste dalla disposizione).
Massime di principio
- In sede di legittimità la valutazione delle intercettazioni non è riconsiderabile nei fatti salvo evidente travisamento; dunque il giudice di cassazione è limitato nel riesame probatorio.
- Per integrare il reato di partecipazione mafiosa non è sufficiente la mera frequentazione o l'accordo di ingresso; occorre rilevare indicatori logici che dimostrino una messa a disposizione reale, seria e continuativa a favore del sodalizio.
- Le intercettazioni, se valutate nel loro complesso e in arco temporale significativo, possono costituire prova idonea a fondare la gravita indiziaria richiesta per misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso.
- Il trasferimento geografico dell'indagato (es. per motivi di lavoro) non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione se l'organizzazione ha basi operative anche nella nuova regione; il giudice deve motivare l'incidenza reale di tale circostanza sul rischio.
- Questioni di merito circa la qualificazione degli indizi (es. interpretazione di rumori o parole in intercettazioni) sono spesso inammissibili in cassazione se mirano a una diversa valutazione dei fatti piuttosto che a dedurre errori giuridici o travisamenti evidenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46533/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46541/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46542/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46543/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46544/2024 del 18/12/2024
- Sentenza penale · 18 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46549/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →