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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46596/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/7/2024 che ha confermato, in parte, il titolo cautelare a carico dell'Inzitari per partecipazione a associazione mafiosa di tipo 'ndrangheta (in particolare alla 'ndrina Maiolo, fatti fra 2018 e 2019) e per detenzione di arma comune da sparo. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravita indiziaria rispetto alla partecipazione associativa, sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero al massimo una semplice frequentazione e non un ruolo attivo nel sodalizio; 2) erronea valutazione dell'indizio relativo ai rumori metallici ritenuti prova di possesso d'arma, che potrebbero riferirsi ad altro oggetto; 3) eccessiva valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione del trasferimento in Piemonte e delle condizioni di salute dell'indagato come elementi neutralizzanti il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato esaminato nel merito e ritenuto infondato: i giudici hanno ritenuto che le intercettazioni, nel loro complesso e coprendo un arco temporale ampio, costituiscono indicatori gravi e precisi dell'inserimento stabile e funzionale dell'Inzitari nella cosca Maiolo, non configurandosi un evidente travisamento del contenuto captato. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Mannino e Modaffari) sul concetto di partecipazione mafiosa e sul ruolo degli indicatori logici e della messa a disposizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità o per tentativo di rivalutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede un'agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione; il giudice valuta la prova anche tramite indicatori logici che attestino la messa a disposizione stabile e funzionale dell'indagato.

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Affermata la possibilità di ricostruire l'inserimento nel sodalizio mediante indicatori fattuali: la partecipazione non è mero status ma si manifesta con compiti effettivi e stabili funzionali agli scopi del gruppo.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Ha precisato che l'affiliazione rituale non è di per sé sufficiente; occorre valutare la qualità e la storicizzazione dell'adesione e la presenza di un'effettiva messa a disposizione, evitando sia il modello organizzativo puro sia l'adozione piena del modello causale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in punto di composizione del tribunale che ha adottato l'ordinanza cautelare (tribunale costituito ai sensi dell'art. 309).

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (riferimento alle formalità di cancelleria previste dalla disposizione).

Massime di principio

  • In sede di legittimità la valutazione delle intercettazioni non è riconsiderabile nei fatti salvo evidente travisamento; dunque il giudice di cassazione è limitato nel riesame probatorio.
  • Per integrare il reato di partecipazione mafiosa non è sufficiente la mera frequentazione o l'accordo di ingresso; occorre rilevare indicatori logici che dimostrino una messa a disposizione reale, seria e continuativa a favore del sodalizio.
  • Le intercettazioni, se valutate nel loro complesso e in arco temporale significativo, possono costituire prova idonea a fondare la gravita indiziaria richiesta per misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso.
  • Il trasferimento geografico dell'indagato (es. per motivi di lavoro) non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione se l'organizzazione ha basi operative anche nella nuova regione; il giudice deve motivare l'incidenza reale di tale circostanza sul rischio.
  • Questioni di merito circa la qualificazione degli indizi (es. interpretazione di rumori o parole in intercettazioni) sono spesso inammissibili in cassazione se mirano a una diversa valutazione dei fatti piuttosto che a dedurre errori giuridici o travisamenti evidenti.

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