Ordinanza n. 173/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 7 novembre 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo oppure, in subordine, alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. La domanda è stata proposta con richiesta cautelare incidentale. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere rivalutato positivamente la propria posizione e di avere definito favorevolmente il procedimento: la pratica risultava validata il 7 giugno 2026 e il permesso in produzione presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tuttavia, il provvedimento conclusivo non era stato depositato nel fascicolo processuale.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora definito la domanda principale. Considerato che l’Amministrazione aveva dichiarato la conclusione positiva del procedimento, ma che il relativo provvedimento definitivo non era stato prodotto in giudizio, ha disposto un incombente istruttorio ordinando al Ministero dell’Interno e alla Questura di Parma di depositare il provvedimento conclusivo. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 settembre 2026 per il prosieguo. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul silenzio né è stata regolata in via conclusiva la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, senza che l’ordinanza definisca nel merito i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione dichiara in giudizio di avere concluso favorevolmente un procedimento oggetto di un’azione avverso il silenzio, ma non deposita il provvedimento definitivo, il giudice può ordinare il deposito dell’atto per verificare l’effettiva conclusione del procedimento e rinviare la decisione sul prosieguo.
- La comunicazione dell’Amministrazione relativa alla positiva definizione della pratica non è, di per sé, sufficiente a documentare nel processo l’adozione del provvedimento conclusivo, se l’atto non viene acquisito al fascicolo.
Come è indicizzato
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