Cassazione Penale, Sentenza n. 13914/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato il decreto di sequestro e confisca disposto nei confronti di Aldo Berti e di numerosi beni intestati a familiari e prestanome, contestando principalmente: 1) la presunta illegittimità costituzionale dell'art.27 d.lgs. 159/2011 (termine decadenziale di 10 giorni per ricorrere) per violazione dei diritti di difesa e del giusto processo; 2) la carenza di motivazione e la errata qualificazione della pericolosità sociale (art.1, comma 1, lett. b d.lgs.159/2011) e della provenienza illecita della provvista, sostenendo che i fatti posti a base della confisca si riferiscano a procedimenti e vicende risalenti, privi di indici di pericolosità e che le posizioni dei terzi (figli, soci, amministratori) siano autonome e giustifichino la lecita titolarità dei beni; 3) violazioni procedurali per mancato avviso dell'acquisizione di documenti (es. nota della Procura di Ferrara) e contestazioni dell'onere della prova sulla riconducibilità dei beni; 4) questioni specifiche relative a singole società e immobili (presunta fittizia intestazione, prova insufficiente della provvista illecita, insufficiente analisi delle consulenze di parte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione principale: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; molte censure dedotte dai ricorrenti erano in realtà questioni di merito o critiche alla valutazione delle prove e alla logica argomentativa del giudice di merito, dunque generiche e non idonee a fondare il sindacato di legittimità. La censura costituzionale sul termine decadenziale è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto la Corte ha già escluso profili di incostituzionalità dell'art.27 d.lgs.159/2011. Anche i rilievi sulla mancata comunicazione di atti sono stati ritenuti privi di incidenza concreta: il documento era acquisito prima della discussione e nessun pregiudizio concreto è stato dimostrato. Per i terzi interessati (figli, soci, amministratori) la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse effettiva e non meramente apparente, avendo compiuto analisi sui redditi, sulle movimentazioni, sulle vicende societarie e sugli indizi di intestazioni fittizie. In ordine alle sanzioni processuali, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle misure di prevenzione)
art.1, comma 1, lett. b; art.27; artt.7,23,24,125,126
La Corte applica il quadro di riferimento delle misure di prevenzione per ritenere legittima la confisca quando sussiste pericolosità sociale e renda plausibile la provenienza illecita della provvista; rileva inoltre che il termine per impugnare previsto dall'art.27 non è incostituzionale e rientra nella discrezionalità legislativa
Codice di procedura penale
art.125, art.126, art.127, art.178 comma 1 lett. c, art.606 lett. e, art.616
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali (solo violazioni di legge o motivazione inesistente/meramente apparente sono sindacabili) e valuta la rilevanza delle omissioni procedurali solo se incidono sulla prova di resistenza; applica l'art.616 per la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria
Legge 27 dicembre 1956, n.1423 richiamata
Richiamata in relazione alla limitazione del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: la cassazione è ammessa solo per violazione di legge
Legge 31 maggio 1965, n.575
Richiamata per confermare il regime di sindacabilità in Cassazione delle misure di prevenzione
Costituzione Italiana
artt.3, 24, 111, 117 (e richiamo all'art.6 CEDU nei motivi)
I ricorrenti hanno invocato profili costituzionali (diritto alla difesa, giusto processo) ma la Corte ha ritenuto che non sia stata prospettata una concreta lesione e che i rimedi giurisdizionali previsti siano compatibili con la Costituzione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato nella prospettazione delle censure sulla ragionevole durata e sul diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione concreta
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è in via principale limitato alla denuncia di violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente; critiche meramente valutative o alternative della prova sono spesso inammissibili
- Le questioni di merito (travisamento della prova, valutazione contabile, ricostruzione dei flussi economici) devono essere trattate compiutamente nei gradi di merito: in Cassazione è necessario indicare specificamente ove la motivazione sia del tutto mancante o formalmente nulla
- Le censure su termini procedurali (es. termine breve per impugnare) richiedono una dimostrazione concreta del pregiudizio subito dalla difesa; le asserzioni generiche di impossibilità di esercitare la difesa sono difficilmente accolte
- La mera coincidenza formale di intestazioni non è sufficiente a escludere la riconducibilità a un presunto dominus: la prevenzione può fondarsi su elementi indiziari complessivi (anomalie contabili, discrepanze tra redditi dichiarati e assets, operazioni fittizie) purché motivati
- Se un documento viene acquisito tardivamente, la sua utilizzazione è ammessa purché sia stato garantito il contraddittorio; per contestare l'utilizzabilità in Cassazione occorre mostrare che l'esclusione inciderebbe sulle residue prove (prova di resistenza)
- I terzi interessati che invocano autonomia patrimoniale devono fornire elementi concreti, documentali e non meramente assertivi, capaci di dimostrare l'indipendenza e la liceità della provvista
- Per ottenere successo in Cassazione occorre formulare censure chiare e specifiche di violazione di legge o dimostrare che la motivazione è inesistente/meramente apparente, indicando l'elemento decisivo ignorato che avrebbe potuto determinare esito opposto
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