Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3540/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per coltivazione illecita di 610 piante di marijuana (artt.110 c.p. e 73 DPR 309/1990). Due motivi di ricorso: 1) vizio procedurale per mancata declaratoria di nullità dell'udienza preliminare del 15/03/2018 e della sentenza di primo grado, dedotto perché l'avvocato aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento tramite PEC (istanza del 23/02/2018) che però sarebbe stata ricevuta dall'unico indirizzo PEC reperibile; la Corte territoriale aveva ritenuto invece che la PEC fosse pervenuta alla Procura e non al giudice. 2) vizio di valutazione e travisamento delle prove: richiesta di assoluzione per mancato superamento del ragionevole dubbio, contestando che l'imputato avesse curato le piante (avrebbe solo attraversato il terreno) e che le dichiarazioni dei carabinieri fossero generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la censura: dagli atti risultava che la PEC era stata inviata all'indirizzo della Procura (segreteria.procura.enna@giustiziacert.it) e non all'indirizzo del Tribunale/giudice dell'udienza preliminare; pertanto non era provato il ricevimento dell'istanza da parte del giudice. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto carente di specificità e volto a ottenere una rivalutazione del merito, mentre la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la decisione richiamando le percezioni e le osservazioni degli agenti di polizia giudiziaria; non emergono vizi di manifesta illogicità. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    norme penali penali che configurano il reato contestato (concorso nel delitto e disciplina degli stupefacenti); la Corte ha confermato che dagli elementi processuali emergeva la condotta di coltivazione illecita delle piante.

  • art. 420 ter, comma 5 cod. proc. pen.; artt. 121, 178 comma 1 lett. c), 179 comma 1 cod. proc. pen.

    richiamati nella censura procedurale: la Corte ha esaminato la legittimità della mancata dichiarazione di nullità e ha ritenuto che mancasse la prova che l'istanza di rinvio fosse giunta al giudice (PEC inviata alla Procura). La Corte ha inoltre precisato che la motivazione deve essere corretta ai sensi dell'art. 619 c.p.p. nella parte in cui afferma che le parti private non possono usare la PEC.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    norma relativa ai motivi di impugnazione ed alla richiesta di assoluzione: la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e in sostanza volto a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità se non sussistono vizi di manifesta illogicità.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alla correzione della motivazione; la Corte ha osservato che parte della motivazione della Corte d'appello andava corretta nella premessa giuridica ma non nei suoi effetti decisionali, perché documentalmente risultava il mancato invio all'indirizzo del Tribunale.

  • art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    norma processuale richiamata per la trattazione orale dell'udienza per cassazione; si segnala che a quella udienza è comparso il solo Procuratore generale.

  • sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    principio richiamato nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che non sussisteva colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa dell'inammissibilità, ma ha comunque disposto una somma equitativa di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'invio di documenti tramite PEC va sempre indirizzato esattamente all'indirizzo del magistrato o dell'ufficio giudiziario competente: la ricezione presso la PEC della Procura non vale automaticamente come ricezione da parte del giudice dell'udienza, salvo prova contraria.
  • In sede di legittimità non è ammessa una semplice richiesta di 'riallestimento' del merito: i motivi che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili se non si dimostrano vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazioni di legge evidenti.
  • Le censure procedurali relative alla nullità di udienze o sentenze per assenza di rinvio devono essere provate documentalmente mostrando l'esatto indirizzamento e la prova dell'effettiva ricezione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
  • La carenza di specificità del motivo di ricorso (mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata) comporta l'inammissibilità: il giudice di legittimità richiede che il motivo espliciti in modo chiaro e circostanziato le ragioni del vizio dedotto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; la determinazione dell'entità può tener conto dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.