Sentenza n. 3869/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031312445848654 per un importo di credito pari ad euro 356.472,35; 26031312445858658 per un importo di credito pari ad euro 415.456,60; 26031312445918672 per un importo di credito pari ad euro 31.699,85; 26031312445918674 per un importo di credito pari ad euro 125.392,80; 26031312445968667 per un importo di credito pari ad euro 133.969,55, per un totale pari ad euro 1.062.991,15; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 14 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, con dichiarazione di non effettuazione, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus; nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli antifrode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e proponendo anche domanda risarcitoria, gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate ha sospeso e poi dichiarato non effettuate cinque comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per un valore complessivo di euro 1.062.991,15, in applicazione dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 e del punto 3.2 del provvedimento direttoriale n. 340450 del 1° dicembre 2021. In via preliminare hanno sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando lo scarto come atto amministrativo inibitorio-preventivo, distinto dall'accertamento della spettanza del credito fiscale e non riconducibile agli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, poiché gli atti si limitavano a un generico richiamo ai controlli di coerenza con l'Anagrafe tributaria senza indicare l'anomalia riscontrata; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria per l'utilizzo di un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, non essendo stato indicato quale profilo di rischio fosse stato accertato; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, in quanto la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la ripresentazione delle comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, il difetto di interesse e legittimazione dell'impresa, contestando comunque la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare le censure di merito. Ha qualificato lo sconto in fattura e la cessione del credito come modalità alternative di fruizione di un'agevolazione fiscale, non come istituti autonomi rispetto alla detrazione. La comunicazione dell'opzione è funzionale a rendere operativo il beneficio e il controllo preventivo ex art. 122-bis, pur avendo finalità antifrode e natura preventiva, si inserisce nel rapporto tributario e incide direttamente sull'efficacia fiscale dell'opzione. Lo scarto, considerando la comunicazione come non effettuata, impedisce l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito; nel caso concreto, poiché il condominio aveva fruito integralmente dello sconto in fattura senza effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, esso precludeva in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione. Pertanto l'atto è stato ricondotto alla categoria tributaria del diniego di agevolazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice ha precisato che la giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e non dipende dalla qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo, né dalla circostanza che lo scarto non costituisca un accertamento fiscale ex artt. 36-bis o 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. L'impugnazione congiunta del provvedimento generale e degli atti individuali non ha radicato la giurisdizione amministrativa, poiché l'oggetto principale restava il rapporto tributario e il giudice tributario poteva conoscere dell'atto generale, eventualmente disapplicandolo. La controversia è stata quindi devoluta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con salvezza della riproposizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale c.d. Superbonus, quale agevolazione fruibile ordinariamente in dichiarazione dei redditi.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali opzioni costituiscono modalità alternative di fruizione della medesima agevolazione fiscale.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi risultano confermati, di considerarle non effettuate; il relativo esito incide sull'efficacia fiscale dell'opzione.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura fiscale del rapporto controverso, indipendentemente dalla forma dell'atto o dalla qualificazione della posizione soggettiva.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Il diniego o la revoca di agevolazioni.
Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria degli atti tributari individuali di diniego di agevolazione; l'elencazione degli atti impugnabili non impedisce di ricondurre atti atipici alle categorie previste quando producano effetti equivalenti.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021
Costituisce la base regolatoria richiamata per la sospensione e lo scarto delle comunicazioni con profili di rischio.
Massime di principio
- Le controversie relative allo scarto delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito nell'ambito delle agevolazioni fiscali edilizie appartengono alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruibilità del beneficio.
- La natura preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non sottrae la controversia alla giurisdizione tributaria, poiché tale controllo si inserisce nel rapporto fiscale relativo alla fruizione dell'agevolazione.
- La giurisdizione tributaria è determinata dalla natura fiscale del rapporto controverso e non dalla qualificazione della posizione del destinatario come diritto soggettivo o interesse legittimo, né dalla circostanza che l'atto non costituisca un avviso di accertamento o un controllo formale ai sensi del d.P.R. n. 600/1973.
- Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, poiché impedisce l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito fiscale e può, in concreto, precludere ogni forma di fruizione del beneficio.
- Quando siano impugnati sia un atto generale presupposto sia atti individuali applicativi a contenuto tributario, la presenza degli atti individuali riconducibili all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 radica la giurisdizione tributaria sull'intera controversia; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale ai fini della decisione ed eventualmente disapplicarlo.
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