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Sentenza

Sentenza n. 3704/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - dell'atto prot. n. 0620926.U del 21 novembre 2022 (l'“Atto di Inefficacia”) con cui il Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 1 - 4 – Unità Territoriale Municipio 1 ha comunicato a DRS S.r.l. (“DRS”) l'inammissibilità e la conseguente inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire (condizionata) presentata ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 380/2001 in data 19 luglio 2022 – prog. 3394/2022 – atti PG 393406/2022 (la “SCIA 2022”) in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3.1. lett. d) del d.P.R. 380/2001 da eseguirsi presso la porzione di immobile ubicata in Milano, Corso Garibaldi, 121, identificata al Catasto Fabbricati di Milano al foglio 311, mappale 223, subalterno 701 (la “Porzione”); - nonché di ogni altro atto precedente, presupposto o comunque connesso, incluso, per quanto occorrer possa, il disposto di cui all'art. 19.3 lett. (d) delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT del Comune di Milano.

Giustizia amministrativa202300185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale che ha dichiarato inammissibile e inefficace una SCIA alternativa al permesso di costruire condizionata relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione di una serra condonata e di una tettoia, lo scavo del terreno e la costruzione di un nuovo fabbricato a uso abitativo, con mantenimento della superficie lorda esistente. Il Comune di Milano aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA rilevando: il superamento dell’altezza preesistente, in contrasto con le norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT; l’errato computo della superficie lorda esistente per l’inclusione di una porzione di manufatto condonato; l’omessa inclusione nel calcolo della superficie di un locale lavanderia seminterrato; il mancato parere favorevole dell’ATS per l’uso abitativo dei piani terra e interrato; la mancata acquisizione dell’assenso del vicino per la costruzione a confine. I ricorrenti hanno impugnato l’atto chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio hanno tuttavia presentato un nuovo permesso di costruire per un intervento sostitutivo di quello oggetto della SCIA contestata e, dopo l’ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva prospettato la sopravvenuta carenza di interesse, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza, i ricorrenti avevano presentato un permesso di costruire relativo a un intervento sostitutivo di quello oggetto della SCIA impugnata e avevano poi espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito quando la parte che ha promosso il giudizio, prima della decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La SCIA alternativa al permesso di costruire era stata presentata ai sensi di tale disposizione; la sentenza non ne esamina nel merito il regime sostanziale.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il nuovo titolo edilizio presentato dai ricorrenti durante il giudizio è qualificato come permesso di costruire ai sensi di tale disposizione; la sua presentazione costituisce la sopravvenienza posta a fondamento della carenza di interesse.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    L’intervento oggetto della SCIA era qualificato dai ricorrenti come ristrutturazione edilizia; la sentenza non decide la correttezza di tale qualificazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. nell’ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo e del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; se, prima della decisione, essa dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminarne il merito.
  • La presentazione, nel corso del giudizio, di un nuovo titolo edilizio relativo a un intervento sostitutivo di quello oggetto dell’atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, purché tale perdita di interesse sia dichiarata dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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