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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19989/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., fondato su presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte di cassazione abbia errato nel rilevare la data di pubblicazione della sentenza di appello (la Corte avrebbe ritenuto 9/8/2018) mentre, secondo la ricorrente, la pubblicazione si sarebbe perfezionata il 3/9/2018 (data riportata sul numero di repertorio), e quindi il ricorso per cassazione notificato il 4/3/2019 sarebbe stato tempestivo rispetto al termine semestrale decorrente dalla pubblicazione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della precedente ordinanza: la data di pubblicazione rilevabile sulle pagine della sentenza (stampigliatura telematica) è il dies a quo considerato e non sostituito dalla data del numero di repertorio del 3/9/2018, che attiene alla registrazione/trasmissione. Inoltre la contestazione della ricorrente è stata qualificata come disputa di diritto/interpretazione della decorrenza del termine più che come errore materiale di percezione di un fatto documentale. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore della controricorrente (e liquidazione: euro 1.200,00 oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori) e accertamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Previsto il termine semestrale per proporre il ricorso per cassazione dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha applicato tale termine nella valutazione della tempestività.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che la doglianza non configurasse un errore di fatto dimostrabile dagli atti ma piuttosto una questione di diritto/interpretazione della decorrenza del termine, quindi non idonea a fondare la revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata come base procedurale per il ricorso in revocazione; richiede il rispetto dei presupposti sostanziali (es. errore di fatto) e formali per l'ammissibilità.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002 comma 1-quater

    Prevede l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto per i ricorsi; la Corte ha attestato l'obbligo di versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La data rilevante per la decorrenza dei termini processuali è, di regola, la data di pubblicazione indicata sul provvedimento (anche tramite stampigliatura telematica). La data del numero di repertorio o la data di registrazione/trasmissione non sostituiscono automaticamente la data di pubblicazione a meno che non sia provato il contrario.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede un errore materiale o di percezione documentabile negli atti: non è strumento idoneo per contestare interpretazioni giuridiche o per offrire una diversa lettura di fatti che il giudice ha già valutato.
  • Quando si contesta la decorrenza di un termine processuale, bisogna fornire prova chiara e documentale della data alternativa invocata (es. comunicazioni ufficiali, ricevute di notificazione, certificazioni del cancelleria) e non limitarsi a deduzioni basate su repertori o registrazioni.
  • In procedimenti telematici la stampigliatura presente sul documento informatico è prova rilevante della data; pertanto è prudente verificare e conservare copie con la data telematica per eventuali contestazioni.
  • Il ricorso per revocazione che venga dichiarato inammissibile espone la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e di eventuali contributi unificati aggiuntivi; valutare il rapporto rischio/beneficio prima di proporre tali rimedi.
  • Se un termine scade in giorno festivo, è necessario verificare la normativa sulla sospensione o il rinvio del termine al giorno lavorativo successivo e non contare automaticamente sul cosiddetto 'gesto di tolleranza'; in ogni caso, anticipare il deposito è la pratica più sicura.

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