Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6551/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado per il reato di ricettazione, aveva condannato entrambi al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale. Le doglianze principali erano: errata valutazione della prova e travisamento delle dichiarazioni difensive; violazione dell'art. 603 c.3 e 3-bis c.p.p. per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale prima di ribaltare l'assoluzione; illegittima estensione dell'imputazione (riconoscimento di dolo eventuale non prospettato in primo grado), con violazione del principio che vieta nuove domande in appello; omessa motivazione sulla sussistenza del dolo e possibile configurabilità, al più, di un acquisto per colpa (art. 712 c.p.); mancanza di prova circa la partecipazione di entrambi i coniugi alla condotta contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, relativamente alle statuizioni civili. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse ribaltato l'assoluzione di primo grado limitandosi a una diversa lettura dello stesso materiale probatorio dichiarativo, senza disporre la rinnovazione delle escussioni o fornire una "forza persuasiva superiore" capace di fugare ogni ragionevole dubbio, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e dall'art. 603 c.3 bis. Le ragioni di annullamento assorbono gli altri motivi; le spese della legittimità sono rinviate alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen., commi 3 e 3-bis

    La Corte ha richiamato l'obbligo, quando si riforma un'assoluzione in appello, di non limitarsi a una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito ma, se necessario, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria e dell'escussione delle fonti dichiarative; il mancato rispetto di questo percorso rende carente la motivazione di riforma.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come principio del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio": la riforma di un'assoluzione richiede una forza probatoria tale da eliminare ogni ragionevole dubbio e non una mera diversa valutazione delle stesse prove.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione alle statuizioni civili, conforme alla previsione di tale norma.

  • art. 576, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella fase di merito che consente alla parte civile di impugnare ai fini civili: la sentenza di merito aveva accolto l'impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile alternativa alla ricettazione (acquisto per colpa, cioè 'incauto acquisto'); la Corte di Cassazione ha rilevato che la motivazione del giudice di appello non ha adeguatamente spiegato perché escludere tale alternativa né ha fornito elementi nuovi a sostegno del dolo.

  • Art. 27 Cost.

    Citato dai ricorrenti per profili di garanzia e ragionevole imputabilità di pena; la Corte di Cassazione non ha ritenuto risolutivi i rilievi costituzionali indicati e ha motivato l'annullamento principalmente su profili di diritto processuale e probatorio.

  • Sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) e giurisprudenza di riferimento

    Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta

    La Corte ha fatto proprio il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per riformare un'assoluzione in appello senza elementi sopravvenuti, è necessaria una "forza persuasiva superiore" che elimini ogni ragionevole dubbio; il semplice diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni assunte in primo grado non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'appello che riforma un'assoluzione non può limitarsi a una diversa valutazione delle stesse dichiarazioni acquisite in primo grado: occorre una "forza persuasiva superiore" o la rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testi/imputati) per eliminare ogni ragionevole dubbio.
  • Il giudice d'appello che intende ribaltare un'assoluzione deve seguire il percorso previsto dall'art. 603 c.3 e 3-bis c.p.p.; la mancata adozione di tale percorso può comportare annullamento in Cassazione.
  • In reati come la ricettazione, la prova del dolo (consapevolezza della provenienza illecita) grava sull'accusa e va dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio; se permangono dubbi rilevanti la scelta più prudente è l'assoluzione.
  • Non è ammesso in appello introdurre, a danno dell'imputato, una nuova prospettazione dell'elemento soggettivo del reato non dedotta e non dibattuta in primo grado senza che siano emersi elementi nuovi o sia stata adeguatamente rinnovata l'istruttoria.
  • Se la decisione di merito (anche solo nelle sue pronunce civili) si fonda su una riforma dell'accertamento penale ritenuta viziata, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare le questioni civili al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • Quando la parte civile chiede il risarcimento in sede penale, la relativa liquidazione può essere rimessa al giudice civile in fase di rinvio; la valutazione sull'ammissibilità e sulla quantificazione del danno va adeguatamente motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.