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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42119/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Un soggetto ha agito autonomamente in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati dal pignoramento illegittimo della propria motobarca, eseguito dalla società resistente per un credito vantato verso il figlio dell'attore, erroneamente ritenuto proprietario del bene. Dopo l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, la procedura esecutiva era stata rinunciata e il processo esecutivo dichiarato estinto. Nei gradi di merito la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di prova sia del danno emergente sia del lucro cessante. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha ritenuto assorbente la questione preliminare della proponibilità della domanda: ha rilevato, alla luce del successivo arresto delle Sezioni Unite, che la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c. per esecuzione incauta non può essere proposta in un giudizio autonomo quando non vi siano impedimenti di diritto o di fatto a farla valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione; nel caso concreto nessun ostacolo impediva di proporla in quella sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione era stata proposta in via autonoma pur essendo, nel caso concreto, proponibile solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la sopravvenuta risoluzione del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni Unite e ha posto a carico del ricorrente le spese dei gradi di merito, nei medesimi importi già liquidati, oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    domanda risarcitoria per lite temeraria o esecuzione incauta

    La domanda risarcitoria per danni da esecuzione illegittima non è liberamente proponibile in un giudizio autonomo; deve essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo impossibilità di fatto o di diritto.

  • art. 92 c.p.c.

    La sopravvenuta esistenza di un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite integra grave motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata comporta la caducazione delle statuizioni sulle spese dei gradi di merito e impone alla Corte di provvedere anche su tali spese.

  • art. 624, terzo comma, c.p.c.

    È escluso il ricorso al meccanismo di estinzione anticipata della procedura quando la domanda risarcitoria sia proposta dal debitore esecutato davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da esecuzione illegittima ex art. 96, comma 2, c.p.c. è proponibile in via autonoma solo quando non sia più possibile farla valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione per ragioni di fatto o di diritto.
  • Se non vi sono preclusioni processuali o impedimenti sopravvenuti, il danneggiato deve chiedere il risarcimento nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non mediante autonoma azione ordinaria.
  • Quando la cassazione avviene senza rinvio per improponibilità della domanda, vengono meno anche le statuizioni accessorie sulle spese dei gradi di merito, sulle quali la Corte di cassazione deve nuovamente provvedere.
  • La sopravvenuta composizione di un contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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