Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2025 del 16/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a una cartella di pagamento risalente al 2014. La cartella risultava sospesa da un provvedimento giudiziale del 3 novembre 2015; l'intimazione era stata notificata il 15 gennaio 2019. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per carenza di interesse, e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo l'intimazione un mero atto comunicativo, non immediatamente lesivo e non integrante un atto esecutivo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che l'intimazione fosse atto prodromico all'esecuzione e quindi opponibile per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata su ruoli sospesi; 2) violazione dell'art. 50, comma 1, d.P.R. 602/1973, degli artt. 474 e 615 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., deducendo l'assenza di un valido titolo esecutivo e l'inesigibilità del credito per la sospensione della cartella; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese. Nelle difese l'INAIL ha sostenuto di non essere stato ritualmente citato in appello e ha chiesto di essere tenuto indenne dalle spese in caso di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura non superava la ratio della sentenza impugnata: l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non era concreto e attuale, poiché l'intimazione era stata emessa in pendenza di sospensione del titolo presupposto e, quindi, non era ravvisabile una minaccia attuale di esecuzione idonea a fondare un utile concreto interesse all'opposizione. La Corte ha osservato che, anche a voler qualificare in astratto l'intimazione come atto prodromico all'esecuzione ex art. 50 d.P.R. 602/1973, nel caso concreto mancava la lesione attuale della sfera giuridica del destinatario; inoltre, non erano stati dedotti specifici vizi propri dell'atto di intimazione né l'invalidità del titolo esecutivo. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre precisato che la posizione dell'INAIL restava assorbita e che, quanto alle spese, non vi era luogo a provvedere per la mancata costituzione dell'agente della riscossione e perché l'ente intimato era stato evocato solo come litis denuntiatio, senza assumere piena qualità di parte nel giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; non basta un interesse ipotetico o futuro alla rimozione di una possibile minaccia di esecuzione.
art. 50 d.P.R. 602/1973
L'intimazione precede l'espropriazione quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella; nel sistema esattoriale è atto prodromico all'avvio o prosecuzione dell'azione esecutiva, ma nel caso concreto la sua efficacia era impedita dalla sospensione del titolo presupposto.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione presuppone una contestazione attuale del diritto di procedere in executivis; in difetto di concreta minaccia esecutiva o di specifiche doglianze sul titolo/atto, manca l'interesse all'impugnazione.
art. 474 c.p.c.
L'esecuzione forzata richiede un titolo certo, liquido ed esigibile; tuttavia, nel caso esaminato, la censura sull'inesigibilità non è stata ritenuta idonea a superare la carenza di interesse, mancando una specifica deduzione di invalidità del titolo.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza; il mero destinatario della notificazione, evocato come litis denuntiatio, non diviene automaticamente parte processuale.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è rimasta assorbita dal rigetto dei motivi principali.
Massime di principio
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale: non è sufficiente l'esigenza astratta di prevenire possibili sviluppi futuri, se non è allegato un risultato utile immediatamente conseguibile con la tutela giurisdizionale.
- L'intimazione di pagamento prevista dal sistema della riscossione esattoriale è, in astratto, un atto prodromico all'esecuzione; tuttavia, la sua impugnazione richiede che l'atto sia idoneo a incidere attualmente sulla posizione del destinatario o che siano dedotti vizi propri dell'intimazione o del titolo presupposto.
- Se il titolo presupposto risulta sospeso al momento dell'emissione dell'intimazione, la contestazione dell'atto può difettare di interesse quando non sia allegata una concreta minaccia esecutiva o un pregiudizio attuale derivante dall'atto medesimo.
- La condanna alle spese in favore di un soggetto notificato nel giudizio non presuppone la mera notificazione dell'impugnazione, ma la sua effettiva qualità di parte e la soccombenza; la notificazione può avere mera funzione di litis denuntiatio.
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