Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17509/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una controversia relativa a cartella di pagamento per contributo unificato dovuto in un giudizio amministrativo, aveva dichiarato inammissibile l'appello nei confronti del TAR e rigettato l'appello nei confronti della società concessionaria della riscossione. Con l'unico motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 331 c.p.c. e 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del TAR, ritenendo inscindibile la posizione processuale di quest'ultimo rispetto a quella della società concessionaria. La Corte ha però rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per inosservanza degli adempimenti di notificazione previsti dal processo tributario e non per mancata integrazione del contraddittorio; conseguentemente, il motivo è stato reputato non attinente al decisum e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello sull'inosservanza degli adempimenti di notificazione previsti dal d.lgs. 546/1992, e non sull'omessa integrazione del contraddittorio. Non sono state liquidate spese, perché le parti intimate sono rimaste tali. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    l'integrazione del contraddittorio non era dovuta nel caso concreto perché la censura di ricorso non si confrontava con la statuizione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 331 c.p.c.; la Corte non ne ha fatto applicazione sostanziale, rilevando che il motivo non colpiva la vera ratio decidendi.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale tributaria richiamata dalla sentenza impugnata quale adempimento notificatorio non osservato.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale tributaria richiamata dalla sentenza impugnata in relazione alla notificazione dell'appello.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale tributaria richiamata dalla sentenza impugnata in relazione agli oneri dell'appellante.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilata alla mancanza dei motivi di ricorso ed è causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo dedotto per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve investire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non è sufficiente se il motivo non ha specifica attinenza alla statuizione realmente resa dal giudice di merito; un motivo privo di correlazione con il decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4, c.p.c.
  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello può derivare dall'inosservanza degli adempimenti di notificazione previsti dal d.lgs. 546/1992; in tale ipotesi non è dovuta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. se la decisione non si fonda su un difetto di litisconsorzio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.