Cassazione Penale, Sentenza n. 18243/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli avv.ti Alberro Crescenzi e Beatrice Aureli, nominati il 17/11/2024, hanno impugnato la sentenza di estradizione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla produzione documentale ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p., con particolare riferimento al giudizio di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza della Corte di appello era stata depositata e notificata al ricorrente e al suo difensore il 9/10/2024; il ricorso per cassazione è stato proposto il 20/11/2024, oltre il termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni (art. 585 c.p.p.). Perciò la Corte non ha esaminato il merito della doglianza motivazionale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata nel motivo di impugnazione in relazione all'obbligo di considerare la documentazione prodotta sul punto della colpevolezza; tuttavia la Corte di cassazione non ha valutato il merito per inammissibilità del ricorso.
art. 704 cod. proc. pen.
La sentenza della Corte d'appello pronunciata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 704 rientra, in mancanza di norme speciali, nelle disposizioni generali sulle impugnazioni.
art. 585, commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen.
In base a tali disposizioni il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore; ciò vale anche se il giudice abbia riservato la motivazione per un termine più lungo.
Cass. Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014 (Makeiev, Rv. 260720)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il termine di quindici giorni per impugnare decorre dall'ultima notifica e non è prorogato da eventuali riserve di motivazione disposte dal giudice.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione che la Cancelleria deve eseguire.
Massime di principio
- In materia di estradizione le decisioni della Corte d'appello rese in camera di consiglio sono soggette, in mancanza di norme specifiche, alle regole generali sulle impugnazioni; pertanto va osservato il termine ordinario per proporre ricorso.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dall'ultima notifica eseguita all'interessato o al difensore; una riserva di motivazione fissata dal giudice per un termine successivo non prolunga il termine di impugnazione.
- Un motivo sostanziale (es. carenza di motivazione sulla documentazione ai sensi dell'art. 705 c.p.p.) non può essere esaminato se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività; pertanto è essenziale rispettare i termini procedurali prima di entrare nel merito.
- La tardività dell'impugnazione comporta, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e talvolta il pagamento di una somma a titolo di ammenda o contributo alla Cassa delle ammende.
- Per evitare inammissibilità è importante verificare subito la data di notifica e promuovere l'impugnazione nei termini (e, se necessario, nominare tempestivamente difensori e curare le formalità di notificazione).
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