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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17075/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di 11 mesi e 28 giorni, lamentando: 1) mancato e inadeguato esame delle allegazioni e documenti difensivi e omissione di rinvio dell'udienza per consentirne la produzione; 2) motivazione illogica del Tribunale che ha negato la misura più ampia (affidamento in prova) basandosi essenzialmente sulla condanna per cessione di stupefacenti (2016) e sulla "fase di cambiamento" dell'attività lavorativa, senza valutare compiutamente la personalità, i comportamenti attuali, né chiedere la relazione di condotta in istituto o altre informazioni utili al giudizio prognostico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. Ha escluso le conclusioni del Procuratore generale per essere state depositate fuori termine (art. 611 c.1 c.p.p.) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale illogica e incompleta: il giudice specializzato non ha valutato adeguatamente la personalità e gli elementi forniti dalla difesa, limitandosi a ritenere non concedibile l'affidamento in prova sulla base della condanna e della situazione lavorativa. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al diniego dell'affidamento in prova e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, lasciando il giudice di merito libero di decidere conformemente ai principi di diritto ribaditi.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di compiere attività istruttorie e valutare la personalità e la prognosi del condannato al fine di decidere sull'affidamento in prova al servizio sociale.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Richiamato in combinato con l'art. 47 Ord. pen. come base normativa per le attività istruttorie del tribunale specializzato utili alla formazione del giudizio prognostico sulla concessione di misure alternative.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del pubblico ministero in Cassazione: il deposito oltre il termine è tardivo e le conclusioni non possono essere considerate, come avvenuto nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi soltanto sulla gravità del reato o su precedenti: il giudice deve valutare la condotta successiva, la personalità e ogni elemento probatorio utile al giudizio prognostico.
  • Il tribunale ha l'obbligo di esaminare e motivare le ragioni per le quali ritiene non influenti, o insufficienti, le prove e le informazioni prodotte dalla difesa; il mancato esame costituisce vizio di motivazione.
  • È praticabile un approccio graduale: il giudice può prevedere misure intermedie o ulteriori periodi di osservazione, ma deve motivare la scelta e non sostituire tale valutazione con automatismi basati su singoli dati (es. sola condanna o situazione lavorativa).
  • Se la difesa produce documentazione immediatamente prima dell'udienza, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di ammetterla o di rinviare l'udienza; l'omissione può compromettere il contraddittorio e la decisione.
  • Le memorie e conclusioni del pubblico ministero depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p. sono inammissibili in sede di Cassazione e non devono essere tenute in considerazione.

Testo integrale

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