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Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 17 giugno 2025, notificato in data 24 luglio 2025 con il quale veniva rifiutato il rilascio della carta di soggiorno UE di lungo periodo e rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Giustizia amministrativa202501296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'atto di rinuncia non possedeva i requisiti previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e non consentiva quindi di dichiarare l'estinzione del giudizio. L'interesse alla decisione è tuttavia venuto meno poiché il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale. La sentenza ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della carta di soggiorno UE di lungo periodo e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 17 giugno 2025, notificato il 24 luglio 2025, con il quale erano stati negati sia il rilascio della carta di soggiorno UE di lungo periodo sia il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deducendo plurimi profili di illegittimità. Nel corso del giudizio era stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare. Successivamente il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di avere ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio produce l'estinzione solo se presenta i requisiti previsti dalla disposizione; in loro mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione sulla base del solo atto di rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse conseguente al venir meno dell'utilità della decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio priva dei requisiti prescritti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non consente di dichiarare l'estinzione del processo; ove sia comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'ottenimento, nel corso del giudizio, di un diverso titolo di soggiorno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di altro titolo di soggiorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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