Cassazione Penale, Ordinanza n. 16855/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. In fatto, gli era contestato di avere trasgredito la prescrizione che gli imponeva di non lasciare il comune di residenza senza preventiva autorizzazione; secondo la sentenza, egli era stato controllato dalla polizia in un diverso comune e aveva anche ammesso il fatto nel corso dell'esame dibattimentale. Nel ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero solo a ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integrano il precetto di cui all'art. 75 del d.lgs. 159/2011 e che la loro violazione, se consapevole, integra il reato. Ha inoltre rilevato che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, escluso solo dall'ignoranza inevitabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
La violazione consapevole delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale integra il reato previsto dalla norma.
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Le prescrizioni accessorie previste per la sorveglianza speciale hanno efficacia integrativa del precetto penale e la loro trasgressione, se apprezzabile e consapevole, è penalmente rilevante.
art. 8 d.lgs. 159/2011
Le prescrizioni accessorie servono ad adattare le esigenze di difesa sociale della misura di prevenzione al caso concreto e si integrano con il precetto sanzionatorio dell'art. 75.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie impartite nel provvedimento di prevenzione non hanno natura meramente ordinatoria, ma integrano il contenuto del precetto penale la cui violazione è sanzionata dall'art. 75 del d.lgs. 159/2011.
- Ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico; la responsabilità è esclusa solo da un'ignoranza inevitabile della prescrizione o della sua portata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati in modo coerente dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio di motivazione effettivamente dedotto e rilevante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emergono profili idonei a escludere la colpa nella proposizione, può essere applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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