Direttiva 2006/58
Direttiva 2006/58/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006 , che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/58/CE proroga di sei mesi l’applicazione del regime IVA speciale introdotto temporaneamente dalla direttiva 2002/38/CE per i servizi di radiodiffusione e televisione e per taluni servizi elettronici. La proroga si giustifica con l’esigenza di evitare un vuoto normativo in attesa dell’adozione di misure più ampie e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri devono adeguare la propria normativa a decorrere dal 1º luglio 2006.
Proroga fino al 31 dicembre 2006 dell’applicazione del regime IVA speciale per i servizi di radiodiffusione e televisione e per taluni servizi prestati tramite mezzi elettronici, già previsto dalla direttiva 2002/38/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul regime IVA relativo ai servizi di radiodiffusione e televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici disciplinati dall’articolo 1 della direttiva 2002/38/CE. L’effetto è temporale e riguarda la durata di applicazione di tale regime speciale, prorogata fino al 31 dicembre 2006. Non disciplina in questa sede nuovi soggetti o settori, ma estende nel tempo una disciplina già esistente.
Proroga del regime IVA per servizi di radiodiffusione, televisione e servizi elettronici
La direttiva 2006/58/CE interviene sulla direttiva 2002/38/CE, che aveva introdotto in via temporanea un regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. L’intervento è motivato dall’esito positivo del riesame previsto dalla direttiva del 2002 e dalla necessità di evitare un vuoto normativo in attesa di una disciplina più ampia sul luogo delle prestazioni e sulla semplificazione degli adempimenti IVA.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la Commissione aveva già presentato proposte legislative più ampie, dirette a ricondurre tali servizi al principio di tassazione nel luogo di consumo e a semplificare gli obblighi IVA per i servizi transfrontalieri. Tuttavia, tali misure non erano state adottate entro il 30 giugno 2006, data di scadenza del regime temporaneo. La proroga è quindi disposta per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per continuare a eliminare distorsioni concorrenziali.
Modifica della direttiva 2002/38/CE
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4 della direttiva 2002/38/CE e stabilisce in modo espresso che l’articolo 1 di tale direttiva si applica fino al 31 dicembre 2006. L’effetto giuridico è una proroga secca del regime IVA speciale, senza innovazioni sostanziali sulla disciplina dell’imposizione, che resta quella già prevista dalla normativa del 2002.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, a decorrere dal 1º luglio 2006, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate;
- inserire nelle misure stesse un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alla scelta della forma e dei mezzi di attuazione, coerentemente con la natura della direttiva, ma non consente di modificare il risultato imposto, che è la prosecuzione dell’efficacia del regime fino al termine fissato.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si sottolinea l’urgenza dell’intervento e, proprio per evitare un vuoto legislativo, viene prevista una deroga al periodo di 6 settimane di cui al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
Aspetti pratici per gli operatori
Per gli operatori IVA, la direttiva ha rilevanza soprattutto sul piano temporale: conferma la continuità del regime speciale fino al 31 dicembre 2006. Per i professionisti italiani, la disposizione impatta sulla corretta applicazione delle regole IVA ai servizi digitali e di broadcasting nel periodo di proroga, rinviando a successive misure più ampie la riforma strutturale della materia.
Disposizioni principali
Proroga del regime IVA speciale
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4 della direttiva 2002/38/CE stabilendo che l’articolo 1 di tale direttiva si applica fino al 31 dicembre 2006. Si tratta dell’elemento sostanziale della direttiva, che proroga il regime temporaneo IVA per i servizi di radiodiffusione e televisione e per determinati servizi elettronici.
Obbligo di recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore, a decorrere dal 1º luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Ragioni della proroga e urgenza
Nei considerando si evidenzia che il riesame previsto dall’articolo 5 della direttiva 2002/38/CE ha dato esito positivo, ma che non è stato possibile adottare entro il 30 giugno 2006 misure più ampie destinate a sostituire quelle temporanee. Per evitare un vuoto legislativo e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è stata quindi disposta la proroga fino al 31 dicembre 2006. È inoltre prevista una deroga al termine di 6 settimane del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali per ragioni di urgenza.
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