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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il detenuto aveva chiesto, ex art. 35-ter ord. pen., il riconoscimento del rimedio compensativo per trattamenti detentivi asseritamente non conformi ai parametri di legge subiti in due diversi istituti penitenziari, uno a Caltagirone e uno ad Augusta. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: quanto al periodo di detenzione a Caltagirone, lamentando l’assenza totale di motivazione sul punto; quanto al periodo ad Augusta, censurando una motivazione priva di coerenza logica perché fondata su tabelle e dati relativi a periodi di detenzione diversi da quelli oggetto dell’istanza, con conseguente salto logico e mancata comprensibilità della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato, per Caltagirone, la totale mancanza di motivazione, tale da integrare violazione di legge; per Augusta, ha riscontrato un vizio di motivazione per illogicità manifesta e non intellegibilità del percorso argomentativo, poiché il provvedimento aveva tratto una risposta negativa da dati riferiti ad altri periodi detentivi. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    norma posta a fondamento dell’istanza del detenuto per il ristoro/compensazione connessi alle condizioni di detenzione.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente attraverso le censure di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L’ordinanza che decide su un reclamo in materia di rimedio ex art. 35-ter ord. pen. deve contenere una motivazione effettiva e specifica rispetto a ciascun periodo e a ciascuna censura devoluta; la totale omissione di risposta integra violazione di legge.
  • La motivazione è viziata quando il giudice fonda il rigetto su dati o tabelle relativi a periodi di detenzione diversi da quelli oggetto dell’istanza, se da tale riferimento non è possibile ricavare in modo comprensibile la ratio del decisum.
  • Il vizio di illogicità manifesta può derivare anche dalla violazione dei principi della logica formale: il ragionamento decisorio deve essere intellegibile e privo di salti logici, altrimenti la decisione è cassabile.
  • In sede di legittimità, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente/non comprensibile su un segmento decisivo della domanda rende illegittimo il provvedimento e ne impone l’annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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