Sentenza n. 475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 630 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione consiliare di diniego dell'interesse pubblico per alcune opere in variante e contro la successiva archiviazione dell'istanza di permesso di costruire convenzionato in deroga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego parziale dell'interesse pubblico, espresso dal Consiglio comunale con riferimento alle coperture dei campi da tennis e del campo da padel, nonché la conseguente archiviazione dell'istanza di variante al permesso di costruire convenzionato in deroga. In appello ha dedotto tre motivi. Con il primo ha sostenuto che il Comune avesse consumato il proprio potere discrezionale e fosse incorso in contraddittorietà, poiché nel 2018 aveva riconosciuto l'interesse pubblico del progetto del centro sportivo e nel 2022 aveva negato tale interesse per le coperture, che la società riteneva funzionali alla destinazione sportiva dell'area e necessarie alla continuità dell'attività. Ha inoltre dedotto l'illogicità della mancata comparazione con le precedenti valutazioni positive. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dell'impatto paesaggistico delle coperture quanto a cromia, dimensioni e collocazione, sostenendo che fossero poco visibili e censurando il rilievo attribuito dal TAR alla documentazione fotografica prodotta dal Comune. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle regole sul contraddittorio e sulla partecipazione procedimentale, richiamando gli artt. 1, 2, 3, 6, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché i principi di collaborazione e buona fede, per non essere stata coinvolta in un dialogo finalizzato alla modifica del progetto. Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, eccezione sulla quale il Collegio ha ritenuto di poter prescindere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la precedente valutazione positiva del 2018 riguardava le opere e gli elaborati progettuali allora sottoposti al Comune e non impediva all'amministrazione di valutare negativamente opere ulteriori e diverse introdotte con la variante. Non vi è stata quindi né consumazione del potere discrezionale né contraddittorietà tra le due deliberazioni. Il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione dell'incidenza paesaggistica, riferita a colore, dimensioni e collocazione delle coperture, rientra nell'ampia discrezionalità tecnica e urbanistica dell'amministrazione; le dimensioni delle strutture, indicate in 10,5 e 7,5 metri di altezza, non rendevano manifestamente illogica la valutazione comunale. Le censure della società si risolvevano nella mera sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione, senza dimostrare manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il TAR aveva inoltre correttamente effettuato una valutazione complessiva, senza essere tenuto a confutare singolarmente ogni documento prodotto dalla ricorrente. Anche il terzo motivo è stato respinto: per il permesso di costruire in deroga era necessaria la previa deliberazione del Consiglio comunale sulla sussistenza dell'interesse pubblico, ma per tale valutazione non era necessaria la partecipazione della società richiedente. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale
Il permesso di costruire in deroga richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale sulla sussistenza dell'interesse pubblico e implica una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e l'interesse privato alla realizzazione dell'intervento. La valutazione è sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità e dell'evidente travisamento dei fatti.
art. 40 l.r. Lombardia 12/2005
La deliberazione del 2018 non è stata interpretata come limitata alla sola modalità soggettiva di attuazione dell'intervento, considerati i riferimenti agli elaborati progettuali contenuti nell'atto.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il giudice ha ritenuto non configurabile una violazione della disciplina procedimentale generale, poiché il procedimento per il permesso di costruire in deroga è regolato dall'art. 14 d.P.R. 380/2001 e richiede la deliberazione consiliare sull'interesse pubblico.
artt. 1, 2, 3, 6, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni richiamate dalla società non imponevano, nel procedimento di valutazione dell'interesse pubblico ai fini del permesso di costruire in deroga, uno specifico coinvolgimento partecipativo della richiedente.
Massime di principio
- La valutazione positiva dell'interesse pubblico riferita a un determinato progetto edilizio non consuma il potere dell'amministrazione né preclude la successiva valutazione negativa di opere ulteriori e diverse introdotte mediante variante; le due valutazioni non sono contraddittorie se la seconda non rimette in discussione le opere già assentite.
- Il permesso di costruire in deroga è un istituto eccezionale che richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale sulla sussistenza dell'interesse pubblico e comporta una comparazione tra l'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica e l'interesse privato alla realizzazione dell'intervento.
- Le valutazioni sull'interesse pubblico e sull'incidenza paesaggistica di un intervento edilizio in deroga costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e urbanistica; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità e all'evidente travisamento dei fatti e non consente la sostituzione delle valutazioni del giudice o della parte privata a quelle dell'amministrazione.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga, la previa deliberazione consiliare sulla sussistenza dell'interesse pubblico non richiede necessariamente la partecipazione del soggetto richiedente secondo le forme del contraddittorio procedimentale generale.
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