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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente denunciava che la CTR aveva confuso la dichiarazione presentata all'Agenzia delle Dogane ("dichiarazione ai fini delle accise ex D.Lgs. n. 504 del 1995" del 31/01/2005) con la dichiarazione che sarebbe dovuta essere presentata alla Regione ai fini IRBA (mai invece presentata). Per tale ragione la ricorrente censurava la applicazione dell'art. 3, comma 6 della L.R. Campania n. 28/2003 che richiama il D.Lgs. n. 504/1995 (art. 15) sulla decorrenza della prescrizione del credito tributario in caso di comportamenti omissivi (termine decorrente dalla scoperta del fatto illecito, qui presunta il 10/06/2013 quando funzionari regionali hanno rilevato la mancata conoscenza dell'imposta da parte della contribuente).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Nel provvedimento la Corte ha richiamato il quadro normativo dell'IRBA (istituita dalla L.R. Campania n. 28/2003) e la disciplina statale di riferimento (leggi e decreti delegati), ha richiamato la soppressione normativa operata dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 628 e ss.) e la pronuncia della Corte di Giustizia UE (ordinanza del 9/11/2021, C-255/20) che ha ritenuto l'IRBA incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. La Corte ha quindi osservato il principio di primato del diritto UE e la possibilità di disapplicare norme interne contrastanti, ma ha comunque rigettato il motivo di ricorso proposto e ha compensato le spese processuali alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15

    Richiamato come norma che disciplina la prescrizione nei casi di comportamenti omissivi (decorrenza dal momento della scoperta del fatto illecito); la ricorrente ne invocava l'applicazione al caso IRBA, ma la Corte ha valutato il contesto normativo complessivo e l'incidenza della normativa UE.

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, comma 6

    All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13 e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

    La norma disciplina l'accertamento e la gestione dell'IRBA sulla base della dichiarazione annuale; la controversia verteva sulla distinzione tra la dichiarazione presentata per accise e la dichiarazione regionale IRBA mai prodotta.

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, commi 628-630

    Ha abrogato la disciplina relativa all'IRBA (soppressione delle norme), ma ha salvaguardato "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"; la Corte ha rilevato che la disposizione non impedisce, in linea di principio, la valutazione della compatibilità con il diritto UE.

  • Direttiva 2008/118/CE e Direttiva 92/12/CEE (dir. accise)

    La Corte di Giustizia ha interpretato queste norme ritenendo che un'imposta regionale sulla benzina non soddisfa il requisito di 'finalità specifica' e quindi può essere incompatibile con il diritto UE; tale principio è stato richiamato per valutare la legittimità dell'IRBA.

  • Ordinanza Corte di Giustizia UE 9 novembre 2021, causa C-255/20

    Ha stabilito che l'IRBA non può essere considerata dotata di "finalità specifica" e, pertanto, è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE; la pronuncia ha rilievo retroattivo e incide sulla possibilità di disapplicare norme nazionali contrastanti.

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Norma delegata che attribuiva alle Regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina; richiamata nel quadro storico-normativo dell'IRBA.

  • L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 1

    Norma di delega che riconosce autonomia impositiva alle Regioni; citata come base normativa generale per le imposte regionali.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la dichiarazione presentata all'Agenzia delle Dogane ai fini accise dalla dichiarazione regionale obbligatoria per tributi come l'IRBA: i moduli e i destinatari sono diversi e non sono automaticamente equivalenti.
  • In caso di contestazione di omissione dichiarativa, la decorrenza della prescrizione per comportamenti omissivi può decorrere dalla data di scoperta del fatto (secondo la disciplina richiamata), ma occorre verificare puntualmente quale norma sia effettivamente applicabile al tributo contestato.
  • La soppressione normativa (abrogazione) di un tributo non elimina automaticamente gli obblighi già sorti; la legge può salvaguardare obbligazioni anteriori, quindi va verificata la decorrenza temporale delle obbligazioni contestate.
  • La decisione della Corte di Giustizia UE che dichiari incompatibile una imposta nazionale/regionale può comportare la disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale e avere efficacia retroattiva, salvo i limiti dei rapporti esauriti (prescrizione/decadenza).
  • Quando si impugna un accertamento tributario fondato su norme potenzialmente incompatibili con il diritto UE, è necessario dedurre non solo errori di fatto (es. quale dichiarazione è stata presentata) ma anche l'impatto della giurisprudenza comunitaria e della disciplina di salvezza/abrogazione nazionale.
  • La prova di quale dichiarazione sia stata effettivamente prodotta (data, destinatario, contenuto) è cruciale: confusioni documentali tra dichiarazioni per accisa e dichiarazioni regionali possono precludere l'accoglimento del ricorso se non dimostrate.
  • In contenziosi tributari che subiscono interventi normativi o giurisprudenziali sopravvenuti, può essere possibile ottenere la compensazione delle spese processuali.

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