Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28943/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di minaccia grave. Con i due motivi deduceva inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione sia sulla conferma dell'affermazione di responsabilità sia sul rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria. La Corte ha rilevato che le censure erano riproduttive di profili già esaminati e disattesi dal giudice di appello con argomentazioni giuridiche corrette, e che pertanto non erano proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La fattispecie concreta riguarda il delitto di minaccia grave; il testo non riporta il numero dell'articolo, ma la qualificazione giuridica del fatto è quella del reato di minaccia.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che ripropongono censure già vagliate e disattese in appello, se formulate come vizi processuali o di motivazione, non sono consentite nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di questioni già esaminate e motivate in appello, quando il giudice di merito abbia fornito una risposta logica e giuridicamente corretta.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per riproporre in modo sostanzialmente identico doglianze già disattese.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.