Ordinanza n. 1717/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, n. -OMISSIS-, col quale è stata annullata la consegna di alcuni lotti di targhe determinandone la caducazione ex tunc, anche con riguardo ad ogni altro atto amministrativo derivato, provvedimento del quale si dà atto nel distinto provvedimento amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, Compartimento di Polizia Stradale Campania e Basilicata, prot. -OMISSIS-, notificato dal Comando Carabinieri Compagnia di Ottana, nucleo operativo radiomobile, in data -OMISSIS-, al conducente del veicolo; - per quanto quivi interessa, del ritiro di un lotto di -OMISSIS- targhe, con particolare riferimento al blocco “da G-OMISSIS-”, con richiesta alle forze dell’ordine di applicare l’art. 101, comma 4, Codice della Strada e l’art. 6 D.P.R. 495/1992, con conseguente ritiro delle targhe e delle carte di circolazione, in forza dei suddetti provvedimenti amministrativi, quivi impugnati; - di ogni altro eventuale provvedimento/atto attuativo e conseguente, ivi compreso il verbale del Comando Compagnia Carabinieri di Ottana del -OMISSIS- di ritiro della targa -OMISSIS- e della carta di circolazione del veicolo n. -OMISSIS- (rilasciata dalla motorizzazione civile di Cagliari il -OMISSIS-) e di fermo amministrativo ex art. 216 comma 1, ult. periodo, Codice della strada, del veicolo di proprietà della ricorrente (fino alla sua reimmatricolazione); - infine, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di annullamento in autotutela della consegna di un lotto di targhe, ritiro della targa e della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha annullato ex tunc la consegna di alcuni lotti di targhe, incluso quello relativo alla targa del suo veicolo, disponendo il ritiro della targa e della carta di circolazione e il fermo amministrativo del mezzo fino alla reimmatricolazione. Gli atti contestati traevano fondamento dal ritiro in autotutela, da parte della Motorizzazione Civile di Napoli, della targa e del relativo atto di consegna. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia, contestando gli effetti nei propri confronti; il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che gli atti più recenti impugnati trovassero fondamento nel provvedimento presupposto di ritiro in autotutela della targa e del relativo atto di consegna, adottato dalla Motorizzazione Civile di Napoli. Tale misura è stata ritenuta legittimamente motivata sull'assenza di legittimazione a operare dell'agenzia di servizi automobilistici interessata, essendo già cessata dall'attività. Il TAR ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e dello stesso TAR Campania. Non risultano espresse valutazioni autonome sul periculum in mora, essendo sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata e respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris.
art. 101, comma 4, Codice della strada
Richiamato nei provvedimenti amministrativi impugnati quale base per l'intervento delle forze dell'ordine sul veicolo e sulle targhe.
art. 6 d.P.R. 495/1992
Richiamato nei provvedimenti impugnati in relazione al ritiro delle targhe e delle carte di circolazione.
art. 216, comma 1, ultimo periodo, Codice della strada
Richiamato quale base del fermo amministrativo del veicolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di un'autonoma valutazione favorevole del periculum in mora.
- È legittimo il ritiro in autotutela di una targa e del relativo atto di consegna quando l'atto presupposto sia stato formato da un'agenzia di servizi automobilistici priva di legittimazione a operare perché già cessata dall'attività.
- Gli atti consequenziali di ritiro della targa, della carta di circolazione e di fermo amministrativo possono fondarsi sul provvedimento presupposto di ritiro in autotutela, se quest'ultimo risulta legittimamente motivato sull'assenza di legittimazione dell'agenzia che ha operato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →