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Ordinanza

Ordinanza n. 692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva declinato la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla destinazione all'estero e alle assegnazioni temporanee del personale docente e ATA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza semplificata del TAR Lazio. La controversia di merito riguarda la destinazione all'estero del personale docente e ATA ai posti di contingente e le assegnazioni temporanee. In sede cautelare le appellanti contestano, implicitamente, la declinatoria di giurisdizione, sostenendo la riconducibilità della procedura alla giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato il periculum in mora con riferimento alla situazione di servizio delle appellanti, rilevando che esse stanno svolgendo il periodo di intervallo di sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie corretta e condivisibile la declinatoria di giurisdizione del TAR: la destinazione all'estero del personale docente e ATA ai posti di contingente prevista dall'art. 19 d.lgs. 64/2017 non costituisce procedura concorsuale, ma procedura di mobilità riferita a un rapporto di lavoro già esistente; le relative controversie appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. La medesima conclusione è stata estesa alle assegnazioni temporanee disciplinate dall'art. 24 dello stesso decreto legislativo. Quanto al periculum, il Collegio ha rilevato che dagli atti risulta in corso il periodo di intervallo di sei anni scolastici di effettivo servizio nazionale previsto dall'art. 21 d.lgs. 64/2017. Le appellanti sono state condannate in solido al pagamento di euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori, in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    "Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)"

    La sospensione dell'efficacia della sentenza appellata richiede la sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 19 d.lgs. n. 64/2017

    "destinazione all’estero del personale docente e ATA ai posti di contingente"

    La destinazione all'estero ai posti di contingente è qualificata come procedura di mobilità relativa a un rapporto di lavoro già esistente, non come procedura concorsuale; le controversie relative spettano al giudice ordinario.

  • art. 24 d.lgs. n. 64/2017

    "assegnazioni temporanee"

    La stessa qualificazione come vicenda di mobilità e la conseguente devoluzione al giudice ordinario valgono per le assegnazioni temporanee.

  • art. 21 d.lgs. n. 64/2017

    "periodo di intervallo di sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale"

    La previsione del periodo di intervallo è stata valorizzata per escludere, nella fattispecie, il periculum in mora cautelare.

Massime di principio

  • La destinazione all'estero del personale docente e ATA ai posti di contingente, quando riguarda personale già titolare di un rapporto di lavoro, ha natura di procedura di mobilità e non di procedura concorsuale; le controversie relative sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le assegnazioni temporanee del personale docente e ATA disciplinate dall'art. 24 d.lgs. 64/2017 rientrano nella medesima area delle vicende di mobilità inerenti a un rapporto di lavoro già esistente e non appartengono alla giurisdizione amministrativa.
  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone fumus boni iuris e periculum in mora; la domanda va respinta quando la declinatoria di giurisdizione risulti prima facie corretta e non emerga un pregiudizio grave e attuale.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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