Cassazione Penale, Ordinanza n. 02003/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati perché diretti a contestare la persuasività e l'adeguatezza della motivazione, nonché a sollecitare una diversa lettura delle prove. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso articolava due doglianze: primo, la dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p.; secondo, il vizio di motivazione per omessa valutazione della reale efficacia dimostrativa della prova di individuazione fotografica. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della credibilità degli elementi acquisiti, profilo non consentito in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato e confermato in appello.
art. 625 n. 4 c.p.
Aggravante oggetto di specifica censura difensiva; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito ne avesse adeguatamente esplicitato la sussistenza.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi di motivazione, mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio o una nuova comparazione tra gli elementi di prova.
- La motivazione del giudice di merito resiste al sindacato di legittimità quando espone in modo non manifestamente illogico le ragioni del convincimento, anche con riferimento alla prova indiziaria o all'individuazione fotografica.
- La deduzione di un vizio motivazionale sull'aggravante è inammissibile se si risolve nella contestazione della persuasività della ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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