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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28561/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Questione relativa alla competenza territoriale per il reato di appropriazione indebita (artt. 110-646 c.p.) contestato agli imputati; il Tribunale di Trapani, sulla base della circostanza che i conti correnti attinenti alla vicenda risultavano accesi presso filiali aventi sede a Palermo, aveva rimesso la questione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., su istanza difensiva (memoria dell'imputato Foderà e richiesta in udienza). Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la rimessione pregiudiziale. Motivazione: il giudice a quo non ha esperito una preventiva e specifica delibazione della questione (non ha analizzato e documentato sufficientemente i fatti e le modalità della condotta contestata, né ha spiegato l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti), e l'ordinanza di rimessione è risultata carente di autosufficienza e di adeguata motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito "può" rimettere la questione solo dopo aver valutato e motivato la fondatezza e la serietà dell'eccezione; in mancanza di ciò la rimessione è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge n. 150 del 2022 (entrata in vigore 30/12/2022)

    Consente al giudice di merito di rimettere alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale, questioni di competenza territoriale; tuttavia la rimessione è facoltativa e richiede che il giudice procedente deliberi sulla fondatezza e sulla serietà della questione, motivando adeguatamente la scelta e producendo un'ordinanza autosufficiente

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 125 la motivazione degli atti decisori (tra cui l'ordinanza di rimessione) è richiesta a pena di nullità; la Corte ha richiamato questo obbligo per esigere un'ordinanza autosufficiente

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in premessa come norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sul merito della questione di competenza ma sullo svolgimento procedimentale dinanzi alla Corte

  • Ordinanza Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023 (Piredda)

    Giurisprudenza richiamata che stabilisce l'obbligo del giudice di merito di motivare la scelta di rimettere la questione e di prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata, evitando una delega tout court alla Corte di cassazione

  • Ordinanza Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023 (Iannotta)

    Giurisprudenza richiamata che sottolinea la necessità di una preliminare delibazione di fondatezza da parte del giudice a quo e l'esposizione delle ragioni per cui la questione non è risolvibile con gli ordinari strumenti

  • Relazione finale "Commissione Lattanzi"

    Documento di riferimento che invita a responsabilizzare il giudice di merito nell'uso della rimessione, proponendo che essa abbia luogo solo per questioni di "certa serietà" onde evitare usi strumentali dell'istituto

Massime di principio

  • Il giudice di merito può rimandare la questione di competenza territoriale alla Corte di cassazione solo dopo una valutazione preliminare: deve delibare la fondatezza dell'eccezione e motivare le ragioni della rimessione
  • L'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: descrivere la fattispecie, gli elementi di fatto rilevanti, le modalità della condotta contestata e i termini e motivi dell'istanza difensiva, in modo che la Corte non debba decidere "al buio"
  • Se il giudice si ritiene incompetente deve pronunciarsi con sentenza di incompetenza; la rimessione è appropriata quando il giudice ritiene di essere competente ma sussistono dubbi seri e non risolvibili con gli ordinari strumenti
  • La rimessione non può avere carattere esplorativo o defatigante: deve essere usata solo per questioni concrete e seriamente prospettate, per evitare ritardi e usi strumentali
  • Il rigetto in primo grado dell'eccezione di incompetenza è possibile se il giudice ne delibera l'infondatezza; non è obbligato a rimettere la questione se la ritiene manifestamente infondata
  • Nelle situazioni pratiche: documentare con cura la connessione territoriale dei fatti (es. luogo degli elementi essenziali del reato, sede delle operazioni bancarie, luogo dell'attività illecita) e spiegare perché la questione non sia risolvibile senza il controllo di legittimità prima di chiedere o disporre la rimessione

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