Cassazione Penale, Sentenza n. 10856/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione dedotto da Puglisi impugnava la sentenza di conferma della condanna per diffamazione: si contestava la motivazione della Corte d'appello che lo aveva ritenuto autore del manifesto offensivo affisso sulla ringhiera del proprio terrazzo. Puglisi sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 533 e 530 c.p.p.), rilevando che i Faudale non avevano riferito di averlo visto apporre il manifesto e che l'individuazione era fondata solo sulla proprietà dell'appartamento o su un'erronea ricostruzione di responsabilità in concorso tramite richiamo all'art. 110 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di specificità nel mettere in luce i presunti vizi decisivi della sentenza impugnata. I giudici hanno ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che oltre alla titolarità dell'appartamento aveva considerato precedenti tensioni e l'effettiva titolarità/possesso del cane da parte di Puglisi come elementi di contesto idonei a fondare l'attribuzione. La Cassazione ha inoltre chiarito che il richiamo a una responsabilità in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. non determina nullità quando non vi sia stata modifica dell'imputazione che abbia pregiudicato il diritto di difesa. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili liquidate in euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse specifica e non disarticolasse la motivazione decisiva della sentenza impugnata
art. 530 cod. proc. pen.
Riguardava presunto travisamento o insufficienza della motivazione; la Cassazione ha dichiarato il motivo generico e quindi inammissibile
art. 110 cod. pen.
Richiamato in sentenza come possibile responsabilità in concorso; la Corte ha precisato che un riferimento subordinato all'art. 110 non determina nullità quando l'imputazione non sia stata modificata in corso di giudizio e non sia stato leso il diritto di difesa
art. 616 c.p.p.
come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente in relazione all'obbligo di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso; il ricorso non ha rispettato il requisito di specificità richiesto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 4, n. 18826/2012; Sez. 2, n. 22173/2019 e altre)
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019 - Michetti, Rv. 276535 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 - B., Rv. 281521
Richiamati per il principio che il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione decisiva della sentenza impugnata; inoltre per il principio secondo cui non sempre sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando si affermi responsabilità concorrente senza modifica dell'imputazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: argomentazioni generiche o che non affrontano le ragioni decisive del giudice di merito sono inammissibili
- La prova dell'autore di un atto offensivo può fondarsi su elementi circostanziali concatenati (es. titolarità dell'appartamento, precedenti tensioni, possesso del cane) e non necessariamente su una testimonianza di vista diretta
- Il richiamo a una responsabilità in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. non comporta automaticamente nullità della sentenza quando l'imputazione iniziale non sia stata modificata e la difesa non sia stata pregiudicata
- Chi propone ricorso deve dimostrare in modo compiuto che vi sia stata una omissione o un travisamento tale da disarticolare l'intera motivazione: la mera contestazione parziale non è sufficiente
- Ricorsi inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali, Cassa delle ammende, rimborso spese delle parti civili)
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