Sentenza n. 2150/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto Sindacale del Comune di Pomigliano d’Arco n. 36 del 31 dicembre 2025, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direzione del Settore 8 – Comando di Polizia Locale al dott. Gennaro Parisi, Capitano della Guardia di Finanza in ausiliaria, con attribuzione delle funzioni e dei poteri dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di conferimento dell’incarico di direzione del Settore 8 – Comando di Polizia Locale a un ufficiale della Guardia di Finanza in ausiliaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato il decreto sindacale con cui è stato conferito a un Capitano della Guardia di Finanza in ausiliaria l’incarico di direzione del Comando di Polizia Locale, con attribuzione delle funzioni e dei poteri dirigenziali di cui all’art. 107 TUEL. Sono stati dedotti: difetto di motivazione e violazione dei principi di evidenza pubblica, imparzialità e buon andamento per l’omessa comparazione prevista dall’art. 110 d.lgs. 267/2000; violazione degli artt. 107 e 110 d.lgs. 267/2000 per mancanza, in capo all’incaricato, di una qualifica dirigenziale apicale; violazione della legge quadro n. 65/1986 e del principio di riserva di ruolo, in ragione dell’asserita incompatibilità tra le funzioni di comandante della Polizia Locale e lo status di militare in ausiliaria; difetto di istruttoria, travisamento e illogicità in relazione ai limiti di impiego previsti dall’art. 992 d.lgs. 66/2010 e alla mancanza delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza; sviamento di potere e violazione delle regole procedimentali, anche per l’utilizzo dell’istituto dell’ausiliaria quale strumento di scorrimento di qualifica e per il coinvolgimento di uffici privi di competenza gestionale; mancata acquisizione dei pareri di regolarità previsti dagli artt. 49 e 147-bis TUEL; infine, omessa considerazione della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza, secondo cui il grado di Capitano era posseduto solo ai fini giuridici, mentre il grado effettivo in servizio permanente era quello di Tenente, con conseguente necessità di conferire incarichi adeguati al ruolo e al grado effettivamente rivestito. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il conferimento di un incarico dirigenziale, rientrante nella giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che l’atto impugnato riguardasse il conferimento di un incarico dirigenziale e che, in tale materia, l’amministrazione eserciti poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, non potestà pubblicistiche di supremazia speciale. La controversia ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 63 d.lgs. 165/2001. Il TAR ha escluso che la deduzione della mancata procedura di evidenza pubblica potesse radicare la giurisdizione amministrativa: essa attiene a un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell’incarico, non alla contestazione di atti di macro-organizzazione mediante i quali l’amministrazione definisce le linee fondamentali degli uffici e le modalità generali di conferimento degli incarichi. Il ricorso può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario con le modalità e nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
La gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è esercitata con i poteri del datore di lavoro privato; il conferimento degli incarichi dirigenziali rientra, salvo le eccezioni previste dalla legge, nell’ambito della gestione privatistica.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con le modalità e nei termini previsti dalla disposizione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali e decisionali.
Massime di principio
- Le controversie concernenti il conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’amministrazione agisce mediante poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro e non mediante potestà pubblicistiche.
- La deduzione dell’omessa procedura comparativa o di evidenza pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale non radica di per sé la giurisdizione amministrativa: tale censura riguarda un vizio intrinseco del procedimento di conferimento e resta devoluta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa può sussistere quando la contestazione investe direttamente il corretto esercizio di un potere amministrativo concernente atti di macro-organizzazione, con i quali l’amministrazione definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità generali di conferimento delle relative responsabilità; non ricorre tale ipotesi quando si contesta soltanto la scelta concreta dell’incaricato o il procedimento seguito per conferirgli l’incarico.
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