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Sentenza

Sentenza del 17/01/2023 n. 1353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva confermato la sanzione irrogata per l'omessa comunicazione telematica dei dati delle dichiarazioni d'intento presentate dal cessionario/committente relative a operazioni non imponibili (operazioni in regime di sospensione d'imposta). Il ricorso in Cassazione deduceva, in particolare, l'applicazione del principio del favor rei a seguito della novella sanzionatoria intervenuta con il D.Lgs. 24/9/2015 n.158 (che ha introdotto una sanzione fissa da €250 a €2.000) e censurava anche la modalità di calcolo della sanzione applicata dalla CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (principio del favor rei/applicazione dello ius superveniens) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione, rinviando la causa alla CTR Lazio in diversa composizione perché determini in concreto la sanzione applicabile alla luce del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n.158/2015. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre precisato che l'obbligo di comunicazione della dichiarazione d'intenti è una violazione di carattere formale ma non meramente formale, atteso l'effetto lesivo sull'attività di controllo dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis

    "E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione... o la invia con dati incompleti o inesatti" (testo ante/modifiche e testo novellato richiamati nella decisione).

    La norma sanziona l'omessa comunicazione dei dati della dichiarazione d'intenti; la Corte evidenzia che si tratta di violazione formale ma non meramente formale perché ostacola l'attività di accertamento.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15

    "4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000 il cedente o prestatore..."

    Novella sanzionatoria più favorevole (ius superveniens) che, se applicabile per tempus e con processo non definitivo, deve essere applicata per il principio del favor rei.

  • D.Lgs. 30 dicembre 2014/2015 (D.Lgs. n.175/2014, art.20)

    "Modifica della struttura della fattispecie con limitazione transitoria"

    Modifica precedente che introdusse diversa formulazione con una disposizione transitoria limitativa: la portata temporale delle modifiche legislative successive è rilevante per stabilire l'applicabilità.

  • D.L. 30 aprile 2019, n.34, art.12-septies

    "Ripristino della sanzione prevista al comma 3 (dal 100% al 200% dell'imposta)"

    Successiva modifica che ha inasprito nuovamente la sanzione; la successione di novellature obbliga a valutare quale disciplina sia applicabile in base al timing processuale e al principio del favor rei.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)

    "Cessioni e prestazioni effettuate senza applicazione dell'IVA a favore di soggetti che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione che presentano dichiarazione d'intento"

    Disciplina sostanziale delle cessioni senza IVA a fronte di dichiarazioni d'intento; la comunicazione telematica delle dichiarazioni ricevute è l'obbligo formale correlato.

  • D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art.1, comma 1, lett. c) (conv. e mod.)

    "La dichiarazione d'intento va consegnata o spedita al fornitore, e il cedente deve comunicare telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate entro il giorno 16 del mese successivo"

    Stabilisce le modalità e i termini della comunicazione telematica che, se omessi, costituiscono la violazione sanzionata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 (principio del favor rei)

    "Al piè della norma il principio del favore al reo è richiamato nella decisione come criterio applicabile allo ius superveniens"

    Principio generale che impone l'applicazione della norma penale/amministrativa più favorevole intervenuta prima della decisione definitiva; la Corte lo applica in favore del contribuente/processo non definitivo.

Massime di principio

  • Quando intervenute più novellature legislative bisogna valutare la temporalità: se il processo è ancora pendente e la nuova norma è più favorevole (ius superveniens), va applicato il principio del favor rei.
  • L'omessa comunicazione telematica della dichiarazione d'intenti è una violazione formale ma non meramente formale: ostacola l'attività di controllo e quindi è sanzionabile.
  • Per stabilire la sanzione concreta occorre verificare quale testo normativo sia applicabile alla fattispecie nei termini temporali (date degli atti, della sentenza e dell'entrata in vigore delle novità legislative).
  • Le modifiche legislative possono incidere solo sul profilo sanzionatorio senza 'abolire' la illiceità della condotta; quando la novellazione attenua la sanzione e il processo non è definitivo, prevale la disposizione più favorevole.
  • In casi simili è necessario verificare anche la corretta qualificazione della violazione (formale vs meramente formale) perché influisce su questioni come cumulo di sanzioni e modalità di calcolo.

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