Cassazione Civile, Ordinanza n. 12748/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di varie intimazioni di pagamento notificate nel 2015, fondate su cartelle di pagamento emesse tra il 2002 e il 2011 per crediti di diversa natura: tributi erariali (ILOR 1990, ritenute alla fonte 1993-1996, IVA 1996), tributi locali (TARSU 2002-2004), diritti camerali (2002 e 2006) e registro campione penale (1998). La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità delle intimazioni, ritenendo per i tributi erariali applicabile la prescrizione decennale e per i tributi locali quella quinquennale. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione degli artt. 2948 n. 4, 2953 e 2946 c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che anche per i tributi erariali dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale, in quanto obbligazioni periodiche, e che comunque non si fosse verificata alcuna conversione in prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. perché non esisteva un titolo giudiziale definitivo. Con il quarto motivo ha lamentato nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche alle intimazioni, deducendo che era pendente una querela di falso e che il giudice di merito non aveva deciso né sull’istanza di sospensione né sull’eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, affermando che per i tributi erariali in questione la prescrizione è decennale, mentre la conversione del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo e non per la mera definitività amministrativa della cartella non impugnata. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di mancata notifica delle cartelle prodromiche, erroneamente considerandola assorbita dalla questione prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, che dovrà esaminare la dedotta nullità/notifica delle cartelle e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento dei primi motivi.
art. 2948 n. 4 c.c.
non si applica ai crediti erariali indicati, che non sono qualificati come prestazioni periodiche ai fini della prescrizione quinquennale.
art. 2953 c.c.
la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo quando la pretesa sia consacrata in un titolo giudiziale definitivo; non basta la mancata impugnazione della cartella, che produce solo irretrattabilità amministrativa.
art. 2946 c.c.
per i tributi erariali, in assenza di specifica previsione di un termine diverso, opera la prescrizione ordinaria decennale.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per affermare la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie, in mancanza di giudicato.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato in relazione alla sospensione del processo in pendenza della querela di falso.
art. 112 c.p.c.
la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di decidere sull’eccezione di mancata notifica delle cartelle.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge relativi alla prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale di riferimento per il motivo di nullità per omessa pronuncia.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento determina la sola irretrattabilità amministrativa del credito, ma non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in prescrizione decennale; tale conversione si verifica solo se il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
- Per i tributi erariali privi di una disciplina speciale del termine di prescrizione, opera in linea generale la prescrizione ordinaria decennale; non può applicarsi il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. quando l’obbligazione tributaria non sia qualificabile come prestazione periodica in senso tecnico.
- L’omessa pronuncia su una specifica eccezione di nullità della notifica degli atti presupposti integra vizio di omessa pronuncia anche quando il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto la questione assorbita da un’altra ragione decidendi.
- Se l’atto impugnato è una intimazione di pagamento, la mancata notificazione delle cartelle prodromiche può travolgerne la legittimità; perciò la questione deve essere esaminata autonomamente e non può essere assorbita dalla sola decisione sulla prescrizione.
- In materia tributaria, l’erroneo uso dell’assorbimento processuale che impedisca l’esame di un motivo decisivo si traduce in vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
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