Cassazione Penale, Sentenza n. 762/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma di denaro disposta con la sentenza di patteggiamento; il difensore deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della confisca (art. 240 c.p.), sostenendo che il reato contestato era di mera detenzione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che non sussisteva certezza né prova di un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività illecita di cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la confisca della somma di denaro in mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro e un'attività di cessione (nessuna specifica ipotesi di cessione era stata contestata, solo detenzione). Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto; ha disposto che la cancelleria espleti gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
codice di procedura penale
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del patteggiamento; la sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448(2-bis) o, in caso di vizio di motivazione non ricompreso nell'accordo, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte rileva che, quando è contestata solo la detenzione (e non la cessione), non sussiste di per sé ragionevole legame per confiscare il denaro trovato in disponibilità dell'imputato.
codice penale
Norma sulla confisca: la confisca è applicabile agli strumenti, prodotti o proventi del reato; la Corte interpreta che per il reato di mera detenzione ai sensi dell'art. 73(5) la confisca del denaro richiede prova del nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione.
codice di procedura penale
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza ai soli casi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo; tuttavia la sentenza è comunque ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 quando la misura non derivi dall'accordo.
codice di procedura penale
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il controllo sulla motivazione della confisca ai sensi della disciplina generale del vizio di motivazione.
codice di procedura penale
Norma che regola gli adempimenti a seguito della dichiarazione di annullamento: la cancelleria deve curare il dissequestro e la restituzione e comunicare al Procuratore generale per quanto di competenza.
Massime di principio
- Per il reato di mera detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) la confisca del denaro posseduto dall'imputato è legittima solo se è provato un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di cessione (ossia che il denaro sia 'strumento', 'prodotto', 'profitto' o 'prezzo' del reato specifico).
- Se all'imputato non è contestata alcuna specifica cessione a terzi, il giudice deve motivare in modo specifico e convincente il rapporto fra il denaro e l'illecito per poter disporre la confisca; l'assenza di tale motivazione determina l'illegittimità della misura.
- Il denaro che rappresenti il ricavato di precedenti e distinte cessioni destinato ad acquisti futuri della stessa sostanza non si qualifica automaticamente come provento del reato da cui consegue la confisca nella fattispecie della mera detenzione.
- La sentenza di patteggiamento che applica misure di sicurezza può essere impugnata in cassazione per vizio di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p., specie quando la misura non derivi dall'accordo o quando la motivazione è carente.
- In caso di annullamento della confisca la procedura ordinaria comporta il dissequestro e la restituzione all'avente diritto con gli adempimenti della cancelleria ex art. 626 c.p.p.
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