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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31453/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un investitore aveva consegnato più volte, in contanti, complessivamente Euro 55.000 a un promotore finanziario, chiedendo che fossero investiti in strumenti finanziari. Il promotore aveva posto in essere condotte illecite dannose nei confronti dell’investitore, già accertate con efficacia di giudicato. La Corte d’appello aveva condannato in solido il promotore e la banca per la responsabilità dell’intermediario ex art. 31, comma 3, TUF, ritenendo che il promotore fosse inserito nell’organizzazione della banca e che la banca non avesse adottato iniziative per avvertire il cliente; aveva inoltre escluso che la condotta dell’investitore fosse connotata da anomalie rilevanti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 58/1998 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato molteplici elementi di anomalia della condotta dell’investitore, tra cui: consegna di contanti in quattro momenti diversi; mancata apertura di rapporti con la banca; uso di moduli di investimento non intestati all’intermediario e incompleti; omissione di verifiche sui rendiconti. Tali elementi avrebbero dovuto far ritenere la collusione o almeno la consapevole acquiescenza dell’investitore, con interruzione del nesso di occasionalità necessaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1227 c.c. e 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la condotta anomala del danneggiato avrebbe dovuto essere valutata almeno come concorso colposo, con conseguente riduzione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Ancona e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini se la condotta dell’investitore presentasse anomalie idonee a escludere o ridurre la responsabilità della banca intermediaria, considerando specificamente le modalità dei pagamenti in contanti, la mancanza di tracciabilità e l’assenza di rapporti formali con la banca. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli

    la responsabilità della banca si fonda sul nesso di occasionalità necessaria tra incarico del promotore e danno, ma tale nesso può essere escluso dalla condotta anomala del danneggiato che evidenzi collusione o consapevole acquiescenza; il giudice di merito deve valutare specificamente le circostanze rilevanti

  • art. 31, comma 2 bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    divieto di consegna di denaro contante al consulente finanziario

    la consegna di contanti al promotore assume rilievo decisivo come indice di anomalia della condotta dell’investitore

  • art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007

    obbligo di utilizzare strumenti tracciabili nei rapporti con il promotore finanziario

    la violazione di regole di tracciabilità è circostanza che il giudice di merito deve considerare nel valutare l’eventuale anomalia del comportamento del cliente

  • art. 2049 c.c.

    responsabilità dei padroni e dei committenti

    la disciplina speciale dell’art. 31 TUF è letta in continuità con la regola generale sulla responsabilità del preponente per il fatto del preposto

  • art. 1227 c.c.

    la condotta colposa del danneggiato può integrare concorso causale e comportare riduzione del risarcimento

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi e valutare le circostanze rilevanti dedotte dalle parti, senza ometterle

  • art. 360 c.p.c.

    dedotto vizio di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La responsabilità dell’intermediario per i fatti illeciti del promotore finanziario presuppone un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e il danno arrecato all’investitore, nesso che può permanere anche se il promotore abbia agito con dolo o abbia commesso reati.
  • Il nesso di occasionalità necessaria può essere escluso quando la condotta dell’investitore presenti anomalie tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore.
  • Tra gli indici di anomalia rilevanti vi sono le modalità irregolari dei pagamenti, soprattutto se in contanti e prive di tracciabilità, la mancata instaurazione di rapporti formali con l’intermediario e l’uso di documentazione non conforme o incompleta.
  • La consegna di denaro contante al promotore in violazione di specifiche regole di tracciabilità è circostanza che il giudice di merito deve esaminare espressamente, senza ridurla a un dato irrilevante o a un mero automatismo valutativo.
  • La condotta anomala del danneggiato può incidere anche sul quantum del risarcimento quale concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., ma la sua incidenza deve essere accertata caso per caso con motivazione specifica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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