Ordinanza n. 11550/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della decisione giudiziaria quanto all'adeguamento della fascia stipendiale e alla corresponsione delle differenze retributive maturate
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha presentato una seconda istanza di chiarimenti nell'ambito del giudizio di ottemperanza, chiedendo precisazioni sulle attività necessarie per dare esecuzione alla decisione giudiziaria. Il Collegio rileva che, con la precedente ordinanza n. 4466/2026, aveva già disposto che il Commissario ad acta avocasse a sé l'adozione del provvedimento esecutivo necessario a garantire il rispetto della decisione, con specifico riferimento all'adeguamento della fascia stipendiale e alla corresponsione delle differenze retributive maturate.
La decisione
Il TAR ritiene che la precedente ordinanza abbia già fornito chiarimenti satisfattivi anche rispetto alla seconda istanza. Ribadisce che spettano al Commissario ad acta tutti gli adempimenti necessari a dare concreta esecuzione alla decisione giudiziaria, nei limiti e con riferimento all'adeguamento della fascia stipendiale e al pagamento delle differenze retributive maturate. Il Collegio invita quindi il Commissario a procedere e lo convoca alla camera di consiglio del 25 novembre 2026 per riferire sull'attività svolta. Non viene adottata una nuova misura sostitutiva né definita la controversia nel merito; è disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al Commissario a cura della Segreteria.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.
La disposizione è utilizzata quale base processuale per la richiesta di chiarimenti nel giudizio di ottemperanza; il Collegio ritiene già adeguati i chiarimenti forniti con la precedente ordinanza e ribadisce gli adempimenti spettanti al Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice abbia già individuato con precisione gli adempimenti necessari all'esecuzione della decisione, una successiva istanza di chiarimenti può essere ritenuta satisfatta mediante il richiamo e la ribadita specificazione delle prescrizioni contenute nella precedente pronuncia.
- Il Commissario ad acta, una volta incaricato di assicurare l'esecuzione del giudicato, è tenuto ad adottare direttamente gli atti esecutivi necessari nei limiti oggettivi indicati dal giudice dell'ottemperanza, inclusi gli atti relativi all'adeguamento del trattamento economico e alla corresponsione delle differenze retributive quando tali adempimenti siano espressamente previsti.
- Il giudice dell'ottemperanza può convocare il Commissario ad acta a una successiva camera di consiglio per acquisire una relazione sull'attività svolta e verificare l'avanzamento dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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