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Sentenza

Sentenza del 09/03/2015 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Redditometro - Giustificazione contribuente - Instaurazione contraddittorio - Necessità - Applicazione retroattiva - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico effettuato mediante redditometro, deducendo l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. In particolare, non era stata previamente invitata a fornire chiarimenti o giustificazioni in merito alla propria capacità contributiva e agli elementi di spesa utilizzati per la ricostruzione sintetica del reddito. La questione riguardava anche l'applicabilità di tale garanzia procedimentale agli anni d'imposta anteriori alla modifica normativa del 2010.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'accertamento è stato dichiarato nullo perché emesso senza il previo contraddittorio con la contribuente. La necessità del contraddittorio è stata ritenuta applicabile anche all'anno 2006, quindi retroattivamente rispetto alla novella del 2010. L'Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla contribuente di spiegare la provenienza delle risorse e fornire eventuali elementi idonei a giustificare lo scostamento reddituale prima di procedere all'accertamento.

Norme richiamate

  • Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante redditometro

    La disposizione consente di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base delle spese e degli elementi indicativi di capacità contributiva, ma deve essere applicata garantendo al contribuente la possibilità di fornire preventivamente chiarimenti e giustificazioni.

  • Decreto-legge n. 78/2010, articolo 22

    Novella della disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro

    La modifica normativa del 2010 ha rafforzato e formalizzato il contraddittorio preventivo, ma la sentenza ritiene che tale garanzia fosse necessaria anche per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori, in quanto funzionale alla corretta applicazione dell'accertamento sintetico.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Prima di emettere un accertamento basato su una ricostruzione presuntiva della capacità contributiva, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire e dimostrare l'origine delle disponibilità finanziarie o l'inesistenza dei presupposti dell'accertamento. L'omissione determina la nullità dell'atto.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione utilizza il redditometro o altri strumenti di accertamento sintetico, il contribuente deve essere previamente invitato al contraddittorio, anche se l'anno d'imposta è anteriore alla riforma normativa che ha espressamente disciplinato tale obbligo.
  • Il contraddittorio non è un adempimento meramente formale: deve offrire al contribuente una concreta possibilità di spiegare la provenienza delle somme, documentare risparmi, redditi esenti o già tassati e contestare gli elementi di spesa considerati.
  • L'emissione dell'accertamento senza il previo contraddittorio può comportare la nullità dell'atto, con conseguente annullamento se l'illegittimità viene tempestivamente fatta valere.
  • In caso di accertamento sintetico, è opportuno partecipare all'invito dell'Amministrazione e produrre tutta la documentazione disponibile, poiché le giustificazioni fornite nella fase preventiva possono incidere sull'emissione o sull'entità dell'accertamento.

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