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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - della nota comunale prot. n. 34615 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto diniego di accettazione della segnalazione certificata d'agibilità; - della nota della Polizia Locale prot. n. 28487 del 2 novembre 2021; - della nota comunale prot. 5516 del 23 febbraio 2022 che ha confermato il provvedimento di diniego all'accettazione della segnalazione certificata di agibilità; - di ogni altro provvedimento e/o atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, che sia presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato;

Giustizia amministrativa202201020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di accettazione della segnalazione certificata di agibilità relativa all'intero organismo edilizio, corredato da atti della Polizia Locale e successiva conferma in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un'unità immobiliare acquistata da una società costruttrice, hanno impugnato il diniego comunale di accettazione della segnalazione certificata di agibilità, nonché la nota della Polizia Locale e la successiva conferma del diniego. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale per opposizione del Comune, deduceva: 1) violazione degli artt. 19, comma 3, e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 24 d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria, carenza motivazionale, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e violazione della proporzionalità, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto consentire la conformazione della segnalazione e riconoscere almeno l'agibilità parziale e retroattiva dell'unità immobiliare dei ricorrenti; 2) violazione degli artt. 3, 19, commi 3, 4 e 6-bis, e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 24 d.P.R. 380/2001, per l'intervento comunale oltre il termine di trenta giorni e per l'assenza dei presupposti e della motivazione sull'interesse pubblico richiesti per l'autotutela; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha rappresentato che la segnalazione conteneva attestazioni non veritiere e che erano state accertate difformità dai titoli edilizi, alcune anche nell'unità dei ricorrenti. Il giudice ha inoltre dichiarato tardive e quindi inammissibili le contestazioni, formulate solo con memorie successive, relative alla sussistenza delle false attestazioni e delle violazioni accertate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, l'art. 19, comma 3, l. 241/1990 non consente la conformazione dell'attività e dei suoi effetti, secondo quanto confermato dall'art. 21, comma 1, della stessa legge. Ha escluso anche la possibilità di imporre d'ufficio un'agibilità parziale retroattiva: la segnalazione riguardava l'intero organismo edilizio, l'agibilità parziale costituisce un'attestazione che deve essere presentata dal privato mediante segnalazione certificata e, comunque, le violazioni risultavano presenti anche nell'immobile dei ricorrenti. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che il Comune aveva agito in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, come consentito dall'art. 19, comma 4, oltre il termine ordinario previsto per i provvedimenti repressivi sulla SCIA. In caso di titolo ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico, che deve ritenersi sussistente in re ipsa; inoltre, la falsa rappresentazione dei presupposti impedisce la formazione di un legittimo affidamento del privato. Ha respinto anche il motivo partecipativo, applicando l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il potere esercitato era vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è consentita la conformazione dell'attività segnalata e dei suoi effetti alla legge.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

    Decorso il termine ordinario, l'amministrazione può comunque intervenire quando ricorrono le condizioni dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 21, comma 1, l. 241/1990

    In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge.

    La falsità delle dichiarazioni esclude la possibilità di regolarizzare l'attività mediante conformazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'amministrazione può annullare in autotutela il titolo ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere; in tale ipotesi l'interesse pubblico all'annullamento è sussistente in re ipsa e non occorre una particolare motivazione, mentre la falsa rappresentazione esclude un legittimo affidamento del privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 24, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L'agibilità parziale deve essere attestata dal privato mediante segnalazione certificata; non costituisce un provvedimento che l'amministrazione possa adottare autonomamente.

  • art. 24, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha richiamato tale disposizione per affermare l'impossibilità di utilizzare l'organismo edilizio in assenza di una valida segnalazione certificata di agibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di carenza motivazionale è stata respinta in relazione all'autotutela, poiché la falsa rappresentazione dei presupposti rendeva sufficiente il richiamo documentato alle dichiarazioni non veritiere.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non sono state ritenute idonee a determinare l'annullamento del provvedimento, essendo l'esercizio del potere vincolato e applicandosi l'art. 21-octies, comma 2.

  • art. 21, comma 1, d.P.R. 445/2000

    È stato richiamato nel quadro degli effetti delle dichiarazioni mendaci, unitamente alla disciplina della SCIA e dell'autotutela.

Massime di principio

  • In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni poste a fondamento di una segnalazione certificata, l'amministrazione non deve assegnare un termine per la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge.
  • Quando un titolo favorevole o una situazione abilitante è stata ottenuta sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, l'amministrazione può esercitare l'autotutela anche oltre il termine ordinario, nel rispetto delle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990, senza dover esplicitare una particolare ragione di interesse pubblico, che si considera sussistente in re ipsa.
  • La falsa rappresentazione dei presupposti del titolo favorevole impedisce al privato di invocare un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo stesso; l'onere motivazionale dell'amministrazione è assolto mediante il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione.
  • L'agibilità parziale prevista dall'art. 24, comma 4, d.P.R. 380/2001 non è un provvedimento che l'amministrazione possa adottare d'ufficio, ma un'attestazione che il privato deve presentare mediante una specifica segnalazione certificata; essa non può comunque essere riconosciuta quando le violazioni edilizie riguardano anche l'unità immobiliare interessata.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento vincolato quando sia palese, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Quando il ricorso non contesta tempestivamente la sussistenza delle violazioni accertate dall'amministrazione e tale contestazione viene introdotta per la prima volta con memorie successive, le relative deduzioni sono tardive e non possono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniInvalidità del provvedimentoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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