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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3/2020 del 02/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva dedotto di aver prestato attività alle dipendenze dell’associazione dal 2 marzo 2009 al 31 dicembre 2013, per la maggior parte del periodo senza formalizzazione e, per una parte, in forza di contratti di collaborazione a progetto. Sosteneva che l’attività fosse in concreto subordinata, a tempo pieno, e che i progetti fossero fittizi o privi di specificità e temporaneità, perché coincidenti con le finalità statutarie dell’associazione. Chiedeva l’accertamento del rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 2 marzo 2009, il ripristino del rapporto, il trattamento economico e normativo spettante, la regolarizzazione contributiva e assicurativa e l’indennità prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della L. n. 183 del 2010. Il Tribunale di Genova accertava il rapporto subordinato a tempo pieno per il periodo indicato e riconosceva il trattamento collettivo, il danno contributivo e il ripristino del rapporto, liquidando un’indennità di sei mensilità. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 54/2016 depositata il 5 aprile 2016, respingeva l’appello principale dell’associazione e accoglieva quello incidentale del lavoratore, elevando l’indennità a otto mensilità della retribuzione globale di fatto al 31 dicembre 2013, oltre rivalutazione e interessi. L’associazione ricorreva in cassazione con tre motivi: (1) denunciava violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo fosse nullo perché non individuava né produceva il contratto collettivo applicabile; (2) denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010, affermando che la lettera del 20/25 febbraio 2014 impugnava un licenziamento e non la clausola di termine dei contratti, e contestando inoltre la decisione sugli effetti economici e sul ripristino; (3) denunciava violazione dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1, comma 24, della L. n. 92 del 2012, nonché omessa applicazione dell’art. 4 della L. n. 108 del 1990, contestando la conversione del rapporto, la presunta sussistenza del progetto e la possibilità di costituire il rapporto tenuto conto della natura dell’associazione.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: poiché in quel giudizio era richiesta una condanna generica e la quantificazione era riservata a un successivo giudizio, l’allegazione o produzione del contratto collettivo non era necessaria per specificare la domanda; inoltre, il giudice di merito avrebbe potuto acquisirlo d’ufficio, se necessario. Il secondo motivo è inammissibile nella parte relativa alla lettera di impugnazione, perché il ricorso non ne trascrive né riassume il contenuto e non consente quindi la verifica della censura secondo il principio di autosufficienza; non è ravvisabile un’inversione dell’onere della prova, e la valutazione dell’idoneità della lettera spettava al giudice di merito, la cui interpretazione avrebbe dovuto essere censurata denunciando la violazione delle regole interpretative. Sono inoltre inammissibili, perché nuove e prive di adeguata specificazione circa la loro precedente deduzione, le doglianze sugli interessi e sulla rivalutazione e sull’impossibilità di ripristinare il rapporto in ragione della natura dell’associazione. Anche il terzo motivo è inammissibile: l’accertamento di primo grado circa l’insussistenza di un valido progetto non era stato specificamente impugnato in appello ed era quindi divenuto irrevocabile; tale giudicato interno costituiva il presupposto della conseguenza legale della costituzione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003, senza necessità di ulteriori verifiche sulla subordinazione. Le ulteriori questioni riproposte in cassazione non si confrontavano con tale statuizione e restavano assorbite. L’associazione è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a identificare e verificare la censura: per contestare la valutazione di un atto o documento occorre indicarne precisamente il contenuto e la collocazione processuale, trascrivendolo o riassumendolo. La carenza impedisce l’esame della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Nessuna inversione dell’onere probatorio è ravvisabile nel caso in esame e la statuizione avrebbe potuto e dovuto essere censurata solo con riguardo ad una eventuale violazione delle regole di interpretazione, qui neppure denunciate, essendo riservata al giudice del merito la valutazione dell’idoneità del contenuto della lettera a costituire atto di impugnazione della risoluzione del rapporto.

    La decisione esclude che l’interpretazione della lettera di impugnazione abbia comportato un’inversione dell’onere probatorio: l’idoneità dell’atto è valutata dal giudice di merito e la relativa contestazione deve investire le regole interpretative applicate, non essere prospettata come violazione dell’onere della prova.

  • art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003

    In sostanza la Corte territoriale ha, condivisibilmente, accertato che alla violazione della regola che impone che le collaborazioni coordinate siano assistite da uno specifico progetto consegue per legge la costituzione del rapporto a tempo indeterminato tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, senza necessità di ulteriori accertamenti.

    Nel regime applicabile alla fattispecie, l’assenza di uno specifico progetto comporta per legge la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, senza che occorra un’ulteriore verifica dei presupposti fattuali della subordinazione, una volta divenuto irrevocabile l’accertamento dell’insussistenza del progetto.

  • art. 32 della L. n. 183 del 2010

    Quanto alla condanna della Lega al pagamento dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, la Corte ha precisato che la sua liquidazione era sostitutiva delle retribuzioni maturate tra la cessazione del rapporto e la sentenza, ma non precludeva la ricostituzione del rapporto di lavoro.

    L’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, sostituisce le retribuzioni maturate nel periodo tra la cessazione del rapporto e la sentenza, ma non esclude la ricostituzione del rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la domanda è limitata all’accertamento del rapporto e a una condanna generica, con riserva della quantificazione in un successivo giudizio, l’omessa indicazione o produzione del contratto collettivo non determina di per sé la nullità del ricorso per difetto di specificità, se l’oggetto della domanda risulta individuato.
  • Il ricorso per cassazione che contesta la valutazione di un atto o documento deve trascriverne o riassumerne il contenuto e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo e nella fase processuale; in difetto, la censura è inammissibile per inosservanza dei requisiti di contenuto-forma e del principio di autosufficienza.
  • L’idoneità di una comunicazione a integrare l’impugnazione della risoluzione del rapporto è oggetto di valutazione del giudice di merito; per contestarne l’esito in cassazione occorre denunciare una specifica violazione delle regole di interpretazione, non una generica inversione dell’onere probatorio.
  • Nel regime dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 applicabile alla fattispecie, l’accertata mancanza di uno specifico progetto comporta per legge la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, senza ulteriori accertamenti sulla sussistenza in concreto della subordinazione.
  • L’accertamento di merito non specificamente impugnato in appello diviene irrevocabile e può costituire il presupposto delle successive statuizioni; in cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni che non si confrontino con tale giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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