Sentenza n. 64/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n. 265/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 41/2024) e n. 309/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 12/2024 - del Tribunale di Campobasso, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali è stata disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente, in qualità di procuratore antistatario nei su indicati giudizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente da due sentenze del Tribunale di Campobasso
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Campobasso, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore quale procuratore antistatario. Dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento delle somme dovute il 10 novembre 2025 e ha depositato il relativo ordinativo. Il ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuto pagamento, chiedendo comunque la decisione sulla regolazione delle spese, poiché l'adempimento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente ottemperato alle sentenze azionate e che tale circostanza era stata confermata da entrambe le parti. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale e della causalità: il pagamento era infatti intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la pronuncia sulle spese di lite quando l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della causalità.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute in base a un giudicato, l'avvenuto pagamento deve risultare dalla concorde dichiarazione delle parti o dalla documentazione depositata in giudizio.
Come è indicizzato
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