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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/689

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/689 del Consiglio, del 4 aprile 2025, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Normativa europea32025R0689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/689 aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti dell’Iran, modificando l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. L’intervento recepisce il riesame del regime sanzionatorio e conferma la proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile 2026. Sul piano operativo, due persone sono cancellate dall’elenco e 20 voci sono sostituite con informazioni aggiornate e motivazioni riviste.

Aggiornamento delle misure restrittive dell’UE nei confronti di determinate persone fisiche, entità e organismi in relazione alla situazione in Iran, con modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea relativo all’Iran, limitatamente alle persone fisiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dell’UE dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel merito, interviene sull’elenco sanzionatorio con la soppressione di due nominativi e l’aggiornamento delle voci di 20 persone già designate.

Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/689 del Consiglio aggiorna il regime restrittivo dell’Unione europea relativo all’Iran, intervenendo sul regolamento (UE) n. 359/2011. L’atto si fonda sull’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento e si inserisce nel quadro del riesame periodico delle misure adottate in risposta alla situazione dei diritti umani in Iran.

I considerando precisano che il Consiglio ritiene opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2026 e modificare l’elenco delle persone designate, sopprimendo due voci e aggiornandone altre venti.

Ambito e funzione dell’atto

Il regolamento ha natura meramente modificativa e attuativa: non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive.

L’effetto pratico è rilevante per gli operatori economici e per i professionisti che assistono soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni con controparti iraniane o con persone inserite in elenco, poiché l’aggiornamento incide sulla platea dei destinatari delle restrizioni.

Modifiche all’allegato I

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

Nel dettaglio, l’allegato dispone:

  • la soppressione della voce n. 68, relativa a RAMIN Mohammad-Ali;
  • la soppressione della voce n. 169, relativa a NILFRUSHAN Abbas Mortaza;
  • la sostituzione delle voci di 20 persone con versioni aggiornate.

Tra i soggetti aggiornati figurano, a titolo esemplificativo, magistrati, ex magistrati, dirigenti carcerari, funzionari della magistratura, membri delle forze dell’ordine, dell’IRGC e del MOIS, nonché soggetti indicati per il loro ruolo nella repressione delle proteste e in gravi violazioni dei diritti umani.

Contenuto delle motivazioni di inserimento e aggiornamento

Le voci aggiornate riportano, per ciascun soggetto, nome, eventuali alias, dati di nascita o cittadinanza, funzione e motivi dell’inserimento in elenco. Le motivazioni fanno riferimento, in sostanza, a:

  • repressione di manifestanti e oppositori;
  • uso sproporzionato o letale della forza;
  • violazioni del diritto alla vita, alla libertà di espressione, di protesta e di riunione;
  • torture, maltrattamenti e detenzioni arbitrarie;
  • condanne a morte e violazioni del giusto processo;
  • attività di sostegno, copertura o legittimazione delle condotte delle autorità di sicurezza iraniane.

Il testo dell’allegato è quindi funzionale all’aggiornamento delle designazioni individuali alla luce dell’evoluzione delle funzioni ricoperte dai soggetti interessati e delle condotte ad essi attribuite.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il principio di applicabilità diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento degli Stati dell’Unione senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene la soppressione delle voci n. 68 (RAMIN Mohammad-Ali) e n. 169 (NILFRUSHAN Abbas Mortaza) e la sostituzione delle voci relative a 20 persone, con aggiornamento di dati identificativi, funzioni e motivi dell’inserimento in elenco.

Contesto del riesame e proroga del regime restrittivo

Nei considerando il Consiglio richiama il riesame della decisione 2011/235/PESC e afferma l’opportunità di prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2026. Il regolamento di esecuzione si colloca quindi come atto di attuazione e aggiornamento del regime sanzionatorio già vigente.

Aggiornamento delle designazioni individuali

L’allegato sostituisce le voci di 20 persone designate, tra cui giudici, ex funzionari giudiziari, dirigenti delle forze di sicurezza, membri o ex membri dell’IRGC, del MOIS e di strutture collegate. I motivi indicano, in sintesi, responsabilità o complicità in gravi violazioni dei diritti umani, repressione di manifestanti, uso eccessivo della forza, torture, arresti arbitrari, condanne a morte e altre violazioni connesse alla situazione iraniana.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniIran

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