Regolamento (UE) 2025/661
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano", presentata dall’Italia e opposita dall’Austria. La Commissione ritiene che la nuova regola sull’introduzione delle bovine nella filiera, sostitutiva del precedente periodo di transizione alimentare di quattro mesi, sia giustificata dalla necessità di garantire qualità, autenticità e controllabilità del sistema. Viene quindi approvata la modifica del disciplinare pubblicata in GU, con applicazione diretta negli Stati membri e entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" relativa alle modalità di introduzione e allevamento delle bovine nella filiera produttiva.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare di produzione, con particolare riferimento alla sezione sul regolamento di alimentazione delle bovine. Il regolamento riguarda gli operatori della filiera lattiero-casearia destinata alla produzione del "Parmigiano Reggiano" ed è applicabile in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Sul piano temporale, approva una domanda presentata alla Commissione il 2 dicembre 2021, valutata secondo il regime del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021.
Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano". La decisione è adottata all’esito della procedura di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile al caso per ragioni transitorie, nonostante nel frattempo sia entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1143 che ha abrogato il precedente regime.
Contesto normativo e regime transitorio
La Commissione precisa che la domanda di modifica è stata ricevuta il 2 dicembre 2021, cioè in un momento che impone l’applicazione delle regole del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella versione anteriore al 7 dicembre 2021. Tale puntualizzazione è rilevante perché consente di valutare la domanda secondo il quadro procedurale e sostanziale previgente, nonostante l’entrata in vigore della nuova disciplina sulle indicazioni geografiche.
Procedura di esame e opposizioni
La domanda dell’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È stata presentata un’opposizione da una società con sede in Germania, ma la Commissione l’ha dichiarata irricevibile perché non trasmessa secondo il canale procedurale previsto dall’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. È stata invece considerata ricevibile l’opposizione dell’Austria, che ha dato avvio a consultazioni tra le parti; tali consultazioni, prorogate di 30 giorni su richiesta italiana, si sono concluse senza accordo.
Contenuto della modifica del disciplinare
La modifica riguarda la sezione del disciplinare dedicata al "Regolamento di alimentazione delle bovine", in particolare l’articolo 9. Il precedente sistema prevedeva un periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione di animali provenienti da filiere diverse da quella del "Parmigiano Reggiano"; la nuova regola stabilisce invece che l’introduzione di tali animali negli allevamenti di produzione del latte o di rimonta debba avvenire non oltre il compimento del decimo mese di età. La sezione disciplinare in questione si applica agli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano.
Motivazioni tecniche e finalità di controllo
L’Italia ha giustificato la modifica con l’esigenza di preservare gli elementi di tipicità del formaggio, in particolare il legame con il territorio, il divieto di utilizzo di insilati, l’importanza dei foraggi prativi e la gestione corretta dell’alimentazione e della cura degli animali. La Commissione ritiene che la nuova soluzione migliori la controllabilità del disciplinare: l’introduzione delle bovine entro il decimo mese di età consente un adattamento più efficiente al regime alimentare richiesto e riduce i problemi di segregazione e di non conformità emersi nel sistema precedente.
Valutazione della compatibilità con la libera circolazione delle merci
L’opposizione austriaca sosteneva che la modifica imponesse una restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci, richiamando gli articoli 34 e 36 TFUE. La Commissione osserva che le DOP rientrano nella tutela della proprietà industriale e commerciale e che la misura è giustificata dalla necessità di proteggere la reputazione, la qualità e l’autenticità del prodotto. In tale prospettiva, la modifica è considerata proporzionata e idonea, anche perché non sono state dimostrate alternative meno restrittive ugualmente efficaci.
Inapplicabilità delle altre norme richiamate nell’opposizione
La Commissione respinge inoltre i riferimenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, ritenendo che tali disposizioni non siano pertinenti alla fattispecie. Esclude anche la necessità di valutare la modifica alla luce della direttiva (UE) 2015/1535, poiché l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 esclude l’applicazione della disciplina sulle notifiche tecniche ai regimi di qualità ivi istituiti.
Esito finale, decorrenza ed efficacia
Il regolamento approva quindi la modifica del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" pubblicata in Gazzetta ufficiale. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime applicabile
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma. Poiché la domanda è stata ricevuta il 2 dicembre 2021, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella versione precedente al 7 dicembre 2021, in virtù della disciplina transitoria richiamata nei considerando del regolamento (UE) 2024/1143 e del regolamento (UE) 2021/2117.
Esame della domanda e gestione dell’opposizione
La domanda di modifica non minore del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Una notifica di opposizione presentata da una società con sede in Germania è stata considerata irricevibile perché trasmessa direttamente alla Commissione e non tramite lo Stato membro competente, come richiesto dall’articolo 51, paragrafo 1. L’opposizione dell’Austria è stata invece ritenuta ricevibile, ha dato luogo a consultazioni con l’Italia, prorogate di 30 giorni il 23 febbraio 2024, ma tali consultazioni si sono concluse senza accordo.
Contenuto della modifica del disciplinare
La modifica riguarda l’articolo 9 della sezione "Regolamento di alimentazione delle bovine". Il precedente periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione di animali provenienti da filiere diverse da quella del "Parmigiano Reggiano" viene sostituito dall’obbligo che l’introduzione di tali animali negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta avvenga non oltre il compimento del decimo mese di età. La sezione si applica all’alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano.
Motivazione della modifica e obiettivi di controllo
L’Italia ha giustificato la modifica con l’esigenza di preservare la tipicità del formaggio, il legame con il territorio, l’uso di foraggi prativi e il divieto di insilati, nonché con la necessità di adeguare gli animali all’alimentazione prevista e di semplificare i controlli di conformità. La Commissione ritiene che il nuovo criterio dell’età massima di dieci mesi consenta di conseguire più efficacemente l’obiettivo del precedente periodo di transizione, migliorando la controllabilità del disciplinare e riducendo i rischi di non conformità.
Valutazione delle obiezioni sulla libera circolazione delle merci
La Commissione respinge la tesi austriaca secondo cui la modifica introdurrebbe una restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci. Richiama gli articoli 34 e 36 TFUE e osserva che le DOP costituiscono un diritto di proprietà intellettuale che rientra nell’eccezione dell’articolo 36. Conclude che la misura è necessaria e proporzionata a tutela della reputazione della denominazione, della qualità e dell’autenticità del prodotto, e che non risultano misure alternative meno restrittive idonee a raggiungere lo stesso risultato.
Inapplicabilità delle norme invocate nell’opposizione
La Commissione afferma che i richiami a: articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; e direttiva (UE) 2015/1535, non sono pertinenti nel caso di specie. In particolare, le norme sul confezionamento e quelle sulle materie prime delle IGP non si applicano alla fattispecie, e la direttiva 2015/1535 non è applicabile ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Decisione finale ed efficacia
La modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale relativa al nome "Parmigiano Reggiano" (DOP) è approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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