Regolamento (UE) 2025/670
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 della Commissione, del 4 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori su importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari di Egitto, Giappone e Vietnam, al termine di un’inchiesta avviata nel 2024. La Commissione ha accertato in via provvisoria l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e danno subito. Per l’India, invece, la Commissione annuncia l’intenzione di chiudere il procedimento per livelli di dumping inferiori alla soglia minima. Il dazio è articolato per impresa, con regole specifiche di applicazione tramite fattura commerciale valida e obbligo di garanzia all’immissione in libera pratica.
Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati (compresi prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), attualmente classificati nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi specifici prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetico a grani orientati, acciai per utensili e acciai rapidi, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche dimensionali. La misura riguarda solo i prodotti originari di Egitto, Giappone e Vietnam; per il Vietnam è espressamente escluso Hoa Phat Group/Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi; le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719.
Dazio antidumping provvisorio su prodotti piatti laminati a caldo originari di Egitto, Giappone e Vietnam
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 4 aprile 2025, istituisce misure antidumping provvisorie su determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1036 e trae origine da un’inchiesta avviata l’8 agosto 2024 su denuncia di EUROFER, presentata per conto dell’industria dell’Unione.
Procedura e sviluppo dell’inchiesta
La Commissione aveva inizialmente aperto l’inchiesta nei confronti di Egitto, India, Giappone e Vietnam. Nel corso del procedimento sono state raccolte osservazioni delle parti interessate, tenute audizioni e svolte verifiche in loco presso produttori dell’Unione, produttori esportatori e utilizzatori. È stata anche disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719, ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva, ma con il presente atto la Commissione dispone la cessazione della registrazione.
Prodotto interessato, prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto interessato è definito in modo tecnico tramite descrizione merceologica e codici NC/TARIC; i codici tariffari hanno valore meramente indicativo. Il regolamento esclude espressamente alcuni prodotti di acciaio inossidabile e magnetico, gli acciai per utensili e rapidi, nonché alcuni prodotti non arrotolati con determinate soglie di spessore e larghezza. La Commissione considera prodotti simili quelli fabbricati e venduti nell’Unione e nei paesi interessati aventi le stesse caratteristiche fisiche, chimiche, tecniche e gli stessi impieghi di base.
Dumping: metodologia e risultanze per ciascun paese
Per l’Egitto la Commissione ha utilizzato, per i dati verificati, il tasso di cambio parallelo dell’EGP anziché quello ufficiale, in ragione della situazione certificata nei conti dei produttori collaboranti; il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 12,8 % per Ezz Steel e per tutte le altre importazioni egiziane.
Per l’India, nonostante il campionamento di due produttori esportatori, i margini calcolati sono risultati pari allo 0,77 % e all’1,76 %, dunque inferiori alla soglia minima del 2 % prevista dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base; la Commissione annuncia pertanto l’intenzione di chiudere il procedimento nei confronti dell’India e invita le parti a presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Per il Giappone, i margini provvisori risultano molto elevati per Nippon Steel Corporation (42,5 %) e rilevanti per Tokyo Steel Co. Ltd. (6,9 %); per JFE Steel Corporation, produttore collaborante non inserito nel campione, il margine provvisorio è 32,9 %, mentre per le altre importazioni giapponesi il margine è fissato al 42,5 %.
Per il Vietnam, Formosa Ha Tinh Steel Corporation presenta un margine provvisorio del 12,1 %, mentre Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company non è colpita da dazio antidumping in quanto il suo margine è dello 0 %. Per le altre importazioni vietnamite il margine è fissato al 12,1 %.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione conclude in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole: sono diminuiti produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e redditività, mentre il flusso di cassa è divenuto negativo e il costo di produzione ha superato i prezzi di vendita. Le importazioni dai paesi interessati sono cresciute in volume e quota di mercato, con prezzi medi in calo e significativi fenomeni di undercutting, in particolare nei confronti di Giappone e Vietnam; l’Egitto presenta undercutting nullo ma resta incluso nella valutazione complessiva del dumping e del pregiudizio.
La Commissione ritiene inoltre che il pregiudizio sia causalmente collegato alle importazioni oggetto di dumping da Egitto, Giappone e Vietnam, senza che altri fattori analizzati interrompano tale nesso. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’industria dell’Unione e che gli effetti sugli utilizzatori e importatori non sarebbero prevalenti rispetto ai benefici attesi in termini di ripristino di condizioni di concorrenza leale.
Livello delle misure e applicazione del dazio inferiore
La Commissione applica la regola del dazio inferiore: il dazio provvisorio è fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Per il Vietnam la Commissione svolge anche un’analisi ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 quater e 2 quinquies, relativa a eventuali distorsioni sulle materie prime e al profitto di riferimento dell’industria dell’Unione. Viene riconosciuto un profitto di riferimento compreso tra il 6,8 % e il 7,85 % e viene considerato un costo aggiuntivo ambientale tra 15,28 EUR/tonnellata e 41,12 EUR/tonnellata. Tuttavia, per il Vietnam il margine di underselling (27,0 %) supera il margine di dumping (12,1 %), con conseguente irrilevanza pratica della questione delle distorsioni ai fini del livello del dazio.
Garanzie procedurali e disciplina transitoria
Il regolamento prevede che le parti interessate possano presentare osservazioni entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore e chiedere audizioni entro cinque giorni di calendario. Le risultanze sono espressamente provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e esclusioni
L’articolo 1 definisce il prodotto soggetto a dazio come determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC elencati. Sono esclusi: acciai inossidabili e al silicio magnetici a grani orientati; acciai per utensili e acciai rapidi; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo di spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm; prodotti non arrotolati senza motivi in rilievo di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Aliquote provvisorie per paese e società
Sono istituiti dazi provvisori del 12,8 % per Ezz Steel Company e per tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto; del 31,8 % per Nippon Steel Corporation e per tutte le altre importazioni originarie del Giappone; del 6,9 % per Tokyo Steel Co. Ltd.; del 31,1 % per JFE Steel Corporation e per altre società giapponesi che hanno collaborato; del 12,1 % per Formosa Ha Tinh Steel Corporation e per tutte le altre importazioni originarie del Vietnam. Hoa Phat Group/Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company è espressamente esclusa dal dazio (codice TARIC 89MD).
Condizioni per l’applicazione dei dazi individuali
Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile, che attesti fabbricante, quantità, prodotto e paese di origine. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio previsto per le "altre importazioni" del relativo paese.
Garanzia doganale
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.
Osservazioni, audizioni e contraddittorio
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro cinque giorni di calendario dall’entrata in vigore.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non più di 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Durata e vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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