Regolamento (UE) 2025/666
Regolamento (UE) 2025/666 della Commissione, del 4 aprile 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466) e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche della cellulosa (E 460), della metilcellulosa (E 461), dell’etilcellulosa (E 462), dell’idrossipropilcellulosa (E 463), dell’idrossipropilmetilcellulosa (E 464), dell’etilmetilcellulosa (E 465), della carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466), della carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata (E 468) e della carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE di alcuni additivi a base di cellulosa, sulla base dei pareri EFSA e di ulteriori richieste di dati tecnici. La misura più rilevante è la soppressione dell’autorizzazione dell’E 466 in due categorie di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, mentre per gli altri usi dell’E 466 restano vigenti le autorizzazioni. Contestualmente vengono riviste e, in generale, rese più rigorose le specifiche di purezza di E 460-E 469, in particolare i limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio, e viene sostituito il termine "soluzione" con "dispersione" per varie voci tecniche.
Modifica le condizioni d'uso di alcuni additivi alimentari a base di cellulosa e aggiorna le specifiche di purezza del regolamento (UE) n. 231/2012 per diverse cellulose (E 460-E 469), con rimozione dell'E 466 da talune categorie di alimenti per lattanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano o commercializzano additivi alimentari e alimenti contenenti cellulosa, metilcellulosa, etilcellulosa, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, etilmetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, carbossimetilcellulosa sodica reticolata e carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente. Incide sugli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e sulle specifiche dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Per l’E 466, l’intervento riguarda in particolare le categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2 relative a alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia. Sono previsti periodi transitori per prodotti/additivi legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 e, per l’E 466 nelle categorie per lattanti, prima del 27 aprile 2027.
Modifica delle regole sugli additivi a base di cellulosa e sulle specifiche tecniche
Il regolamento interviene sulla disciplina UE degli additivi alimentari a base di cellulosa, modificando il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012. L’intervento segue i pareri scientifici EFSA e mira a rafforzare la tutela della salute pubblica, in particolare riducendo i limiti ammessi per alcuni elementi tossici e adeguando le specifiche tecnico-scientifiche degli additivi.
Finalità e presupposti scientifici
Dai considerando emerge che la Commissione ha tenuto conto della nuova valutazione EFSA sugli additivi E 460-E 469. Per l’E 466, l’Autorità ha ritenuto insufficienti i dati per valutarne adeguatamente la sicurezza in talune categorie di alimenti per lattanti, mentre per gli altri usi non ha ravvisato necessità di fissare un’ADI numerica né criticità di sicurezza, raccomandando però la revisione dei limiti di arsenico, piombo, mercurio e cadmio nelle specifiche. La Commissione richiama inoltre le richieste di dati tecnici e tossicologici rivolte agli operatori del settore e la necessità di consentire un adeguamento graduale, anche per le PMI.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli additivi alimentari cellulosa (E 460), metilcellulosa (E 461), etilcellulosa (E 462), idrossipropilcellulosa (E 463), idrossipropilmetilcellulosa (E 464), etilmetilcellulosa (E 465), carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466), carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata (E 468) e carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469). Incide sia sulle condizioni d’uso negli alimenti sia sulle specifiche di purezza e identità degli additivi, con un’attenzione particolare agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Soppressione dell’autorizzazione dell’E 466 in due categorie per lattanti
L’allegato I sopprime la voce relativa all’E 466 nelle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2 dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’allegato II sopprime inoltre la voce dell’E 466 nell’allegato III, parte 5, sezione B, relativa agli additivi aggiunti ai nutrienti destinati agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Restano invece possibili gli altri usi dell’E 466 non oggetto di soppressione, secondo le condizioni aggiornate.
Aggiornamento delle specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012
L’allegato III del regolamento introduce numerosi aggiornamenti tecnici per le voci degli additivi interessati. In vari casi vengono inseriti numeri CAS ed EINECS; ad esempio, per E 460 (i), E 460 (ii), E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 466, E 468 ed E 469 sono precisati identificativi chimici e criteri di riconoscimento. Vengono inoltre ridefinite le caratteristiche di solubilità, pH, comportamento in acqua e test di identificazione, con formule più coerenti con la natura colloidale degli idrocolloidi.
Rafforzamento dei limiti per gli elementi tossici
Uno degli obiettivi principali è evitare che gli additivi a base di cellulosa siano una fonte significativa di esposizione alimentare ad arsenico, piombo, mercurio e cadmio. Per questo motivo le specifiche di purezza vengono aggiornate con limiti più severi, in diversi casi fissati a 0,1 mg/kg per ciascun elemento, pur con alcune variazioni specifiche per singola voce. Il regolamento richiama espressamente il livello attualmente raggiungibile mediante buone pratiche di fabbricazione.
Adeguamento terminologico: da "soluzione" a "dispersione"
La Commissione recepisce l’indicazione EFSA secondo cui, per gli idrocolloidi in acqua, la descrizione corretta è "dispersione colloidale" e non "soluzione". Di conseguenza, nelle specifiche di varie voci la terminologia è sostituita per riflettere la reale natura fisico-chimica dei prodotti.
Specifiche particolari per alcune voci
Per E 460 (i) e E 460 (ii) sono introdotti limiti dettagliati su perdita all’essiccazione, sostanze solubili in acqua, ceneri solfatate, amido, gruppi carbossilici e metalli pesanti. Per E 461, E 462, E 463, E 463a, E 464 e E 465 vengono aggiornati solubilità, pH, perdita all’essiccazione, ceneri solfatate e limiti per impurità specifiche, inclusi cloroidrine di propilene dove pertinenti. Per E 466, E 468 ed E 469 sono rivisti grado di sostituzione, contenuto di sodio, cloruro di sodio e glicolato di sodio, oltre ai parametri di identificazione e purezza.
Regime transitorio
Per evitare interruzioni improvvise nel mercato, il regolamento prevede un periodo transitorio. Gli additivi legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 possono continuare a essere aggiunti agli alimenti fino a esaurimento scorte, e gli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima di tale data possono restare in commercio fino alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione. Per l’E 466 nelle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2, il termine di riferimento transitorio è il 27 aprile 2027, con possibilità di commercializzazione fino a scadenza per i prodotti immessi prima di tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, le nuove regole non si applicano tutte dalla stessa data: gli articoli 1 e 2, relativi alla modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008, si applicano dal 27 aprile 2027; l’articolo 3, relativo alle specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012, si applica dal 27 ottobre 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’allegato II, parte E, è modificato sopprimendo la voce dell’E 466 (carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa) nelle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2. L’allegato III, parte 5, sezione B, è modificato sopprimendo la voce dell’E 466 relativa agli additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Aggiornamento delle specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012
Sono aggiornate le specifiche tecniche di E 460, E 461, E 462, E 463, E 463a, E 464, E 465, E 466, E 468 ed E 469. Le modifiche includono l’inserimento di numeri CAS ed EINECS, nuove descrizioni di identificazione, chiarimenti su solubilità, pH e viscosità, e la revisione dei parametri di purezza e dei limiti massimi per arsenico, piombo, mercurio e cadmio, con standard più stringenti rispetto alla disciplina precedente.
Nuove specifiche per gli elementi tossici
Per gli additivi interessati sono ridotti i limiti massimi di arsenico, piombo, mercurio e cadmio, al fine di evitare che gli additivi costituiscano una fonte significativa di esposizione alimentare. In varie voci il limite è fissato a 0,1 mg/kg per ciascun elemento; in taluni casi sono previste soglie diverse, come per E 460 (ii), E 462, E 463, E 463a, E 465, E 466, E 468 ed E 469, secondo quanto indicato nell’allegato III.
Sostituzione del termine "soluzione" con "dispersione"
Per diverse voci tecniche delle cellulose e dei derivati è adeguata la terminologia scientifica, sostituendo il riferimento a "soluzione" con "dispersione" o "dispersione colloidale", in coerenza con la natura fisico-chimica degli idrocolloidi in acqua.
Periodo transitorio per additivi e alimenti già immessi sul mercato
Gli additivi E 460, E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 466, E 468 ed E 469 legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 possono essere usati fino a esaurimento scorte. Gli alimenti contenenti tali additivi legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per gli alimenti delle categorie 13.1.5.1 e 13.1.5.2 contenenti E 466 legalmente immessi sul mercato prima del 27 aprile 2027 è previsto un periodo transitorio analogo fino a termine minimo di conservazione o scadenza.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1 e 2 si applicano dal 27 aprile 2027; l’articolo 3 si applica dal 27 ottobre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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