Regolamento (UE) 2025/712
Regolamento (UE) 2025/712 della Commissione, del 4 aprile 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2025 attribuito alla Spagna per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 e dispone la chiusura immediata delle relative attività di pesca per le imbarcazioni spagnole. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, pari al 26 marzo 2025, e comporta il divieto di ricerca, cala, posa e salpamento degli attrezzi da pesca per catturare lo stock interessato. Restano ammesse le operazioni su catture effettuate prima della chiusura e la gestione delle catture non intenzionali secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera spagnola, per esaurimento del contingente 2025.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che pescano lo stock di razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 9. Opera a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, fissata al 26 marzo 2025, e riguarda le attività di pesca e le operazioni connesse; restano consentite solo le operazioni relative a catture effettuate prima di tale data, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo le regole della PCP. Non disciplina altri Stati membri né altri stock, salvo il richiamo generale al regime di controllo e alla politica comune della pesca.
Chiusura della pesca della razza ondulata nella zona 9 per la Spagna
Il regolamento (UE) 2025/712 della Commissione dà attuazione alla constatazione dell’esaurimento del contingente 2025 relativo allo stock di razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 9, attribuito alla Spagna. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2025, e sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della pesca.
Presupposti e contesto normativo
La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, ha rilevato che le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente annuale. In conseguenza di ciò, è necessario impedire ulteriori prelievi dello stock interessato per garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate a livello unionale e del sistema di controllo previsto dalla politica comune della pesca.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente:
- i pescherecci battenti bandiera spagnola, oppure immatricolati in Spagna;
- lo stock di razza ondulata (Raja undulata);
- le acque dell’Unione della zona 9.
La disciplina non si estende ad altri stock o ad altri Stati membri. La data di chiusura applicabile è quella indicata nell’allegato, ossia il 26 marzo 2025.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca 2025 assegnato alla Spagna per lo stock in questione si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato. La formulazione ha effetto dichiarativo e consente di far decorrere la chiusura dal momento indicato, con conseguente blocco delle attività di pesca oltre tale soglia.
Divieti conseguenti alla chiusura
L’articolo 2, paragrafo 1, introduce il divieto di pesca per i pescherecci interessati a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto è ampio e comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche operazioni preparatorie o strumentali alla cattura, cioè:
- ricerca del pesce;
- cala degli attrezzi;
- posa degli attrezzi;
- salpamento degli attrezzi ai fini della cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, l’articolo 2, paragrafo 2, consente ancora:
- trasbordo;
- detenzione a bordo;
- trasformazione a bordo;
- trasferimento;
- ingabbiamento;
- ingrasso;
- sbarco.
Tali facoltà operano soltanto per i prodotti della pesca già prelevati prima della chiusura.
Catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, disciplina le catture non intenzionali dello stock interessato. In tal caso, i pescherecci devono salpare e tenere a bordo tali catture, registrarle, sbarcarle e imputarle ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, richiamato come base della disciplina sugli obblighi di sbarco e di registrazione.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta la data di chiusura del 26 marzo 2025 per lo stock RJU/9-C.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna le attività di pesca dello stock interessato dalla data stabilita nell’allegato. Il divieto include espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura della razza ondulata.
Operazioni consentite per catture anteriori alla chiusura
L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca catturati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati debbano essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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